Un lavoratore, infermiere professionale, aveva impugnato il licenziamento intimatogli dall’Azienda per essere rimasto ingiustificatamente assente dal lavoro e per aver accumulato un debito orario di alcune ore, e per aver svolto, senza prima chiederne autorizzazione, attività extraistituzionali presso una cooperativa esterna (di cui era stato presidente del C.d.A.). La Cassazione civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 03/04/2024) 11/04/2024, n. 9801 afferma nel contenzioso in oggetto un principio di diritto che interessa tutti i dipendenti pubblici.
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Secondo lavoro non è incompatibile con il lavoro di pubblico dipendente, devo comunque chiedere lautorizzazione? Ecco cosa dice la Cassazione
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