Da una famiglia veniva impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico rendeva noto che per l’anno scolastico di riferimento non avrebbe avuto la copertura completa delle ore di lezione. E nello stesso tempo si contestavano ove ritenuto necessario, i provvedimenti con i quali il Ministero, L’Ufficio Scolastico Regionale assegnavano alla scuola un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti, per ottenere l’’accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo Handicap.
La questione
La ricorrente, genitore del minore già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ha chiesto accertarsi il diritto del minore ad avere un insegnante di sostegno a supporto, con rapporto in deroga, ai fini dell’integrazione scolastica, per l’intero orario di frequenza, pari a 30 ore, lamentando che l’avvenuta assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore (18 ore), fosse da ritenersi inadeguata rispetto alla patologia dalla quale il figliolo risultava affetto. Materia che, come sappiamo, ha determinato negli anni plurimi contenziosi e che vedono oramai puntualmente il ministero soccombere. Nella sentenza N. 08107/2022 del TAR di Napoli del 28/12/22 si affronta quindi l’impugnativa del provvedimento con emergeva l’insufficienza delle ore ivi assegnate rispetto al fabbisogno educativo dell’alunno.
Ogni determinazione adottata in violazione del PEI è illegittima
Va osservato , afferma il tribunale campano, in primo luogo, che il GLO di Istituto, aveva evidenziato la necessità che, per l’anno scolastico 2022/23, il minore fosse assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, in secondo luogo, non risulta adottato il PEI per l’a.s. 2022/2023 Il ridotto numero di ore di sostegno, quindi, è stato attribuito in assenza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il che comprova la fondatezza della domanda in quanto le ore attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI, sicché ogni determinazione di segno contrario deve ritenersi illegittima, secondo la pur costante giurisprudenza della sezione (ex multis, TAR Campania Napoli sezione IV, 4 novembre 2019, n. 5222). Dunque il TAR continua a riconoscere la valenza dispositiva del PEI.
Rileva sempre il TAR che va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato che, per l’effetto, ne determina l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione determinati nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso, che l’Amministrazione scolastica è condannata ad adottare, qualora nelle more del giudizio non vi abbia provveduto, e ad eseguire entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Dunque ancora una volta una famiglia costretta a ricorrere in sede giudiziaria per vedersi adottate quelle misure finalizzate a conseguire l’ assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive come individuate nel PEI, che una volta redatto non può essere disatteso dall’Amministrazione, infatti, come ha riconosciuto il TAR in questa sentenza, si tratta di dover dare luogo al conseguimento, da parte del disabile, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento.