Pensioni, niente domanda di cessazione entro il 21 ottobre per docente collocato a riposo d’ufficio. Quali sono gli adempimenti

Pensioni, niente domanda di cessazione entro il 21 ottobre per docente collocato a riposo d’ufficio. Quali sono gli adempimenti

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La domanda di cessazione dal servizio non va presentata da chi è collocato a riposo d’ufficio, la domanda di pensione si.

I dipendenti statali che devono accedere alla pensione il 1 settembre 2023, dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2022, così come previsto dal DM 238 dello scorso 8 settembre. Ma cosa accade a chi è collocato a riposo d’ufficio? Scopriamolo rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci chiede:

Buonasera, ho letto che è stato pubblicato il decreto ministeriale 238 dell’8 settembre scorso e la nota 31924 stessa data, in cui ci sono le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2023 e che è stata fissata la data al 21 ottobre 2022, il termine finale per la presentazione da parte del personale ATA della domanda di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio. Tenendo presente che il 21 aprile 2023 raggiungerò i 67 anni di età, vorrei sapere se la data di termine presentazione domande del 21 ottobre 2022 vale anche per me  considerando che per me scatterà il collocamento a riposo d’ufficio.

Potete chiarirmi le idee al riguardo? Grazie.

Cordiali saluti

Domanda di cessazione o no?

Per chi raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il 31 agosto scatta il collocamento a riposo d’ufficio dal 1 settembre dello stesso anno. Per chi, quindi, sarà collocato a riposo il 1 settembre 2023 non è necessario presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 21 ottobre 2022 poichè non deve presentare dimissioni volontarie.

In ogni caso le consiglio, con l’inizio del nuovo anno, di “ricordare” al dirigente scolastico il fatto che lei sarà collocata a riposo d’ufficio per far redigere quanto prima il decreto di collocamento. Così come previsto anche dal punto 3.1 della Circolare del Dip.to di Funzione Pubblica n. 2 del 2015 “Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione stabilisce in 6 mesi. Il recesso può essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti.”.

La comunicazione, quindi, deve avvenire 6 mesi prima la data di collocamento a riposo (di fatto, quindi, entro il  28 febbraio) anche per dare modo al dipendente di presentare domanda di pensione all’INPS alla quale, ricordiamo, va allegato obbligatoriamente il decreto di collocamento a riposo. Anche per il dipendente collocato a riposo, infatti, pur non essendo necessaria la domanda di cessazione, è obbligatorio presentare domanda di pensione all’INPS con un certo anticipo.

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, 2022-09-13 19:30:00, La domanda di cessazione dal servizio non va presentata da chi è collocato a riposo d’ufficio, la domanda di pensione si.
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