Il 18 settembre sono state pubblicati decreto e nota ministeriale relativo ai pensionamenti scuola a valere dal 1° settembre 2024. In questo speciale tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda.
La tempistica
La finestra temporale per presentare domanda di pensionamento, come spiegato in precedenza, dalla scuola va dal 19 settembre al 23 ottobre 2023 per docenti e ATA. Mentre per i dirigenti scolastici c’è tempo fino al 28 febbraio.
Nello specifico, la scadenza riguarda le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Entro il 23 ottobre gli interessati hanno la possibilità di revocare le istanze, ritirando, tramite il sistema POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.
Come inoltrare la domanda
La richiesta di pensionamento dovrà avvenire tramite le istanze Polis. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di cinque istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022)
LE GUIDE DEL MINISTERO PER COMPILARE LE DOMANDE
Come andare in pensione nel 2024 e quali requisiti
Per il personale della scuola ci sono diverse tipologie di pensionamento e per ogni tipologia ci sono dei requisiti da rispettare. Eccoli di seguito:
PENSIONE DI VECCHIAIA, articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011
Requisiti anagrafici:
D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2024
A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2024
Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni
Pensione DI VECCHIAIA, Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni)
Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Requisiti anagrafici: a domanda, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2024
Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024
PENSIONE ANTICIPATA, articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024:
Requisiti contributivi donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi
Requisiti contributivi uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi
OPZIONE DONNA, articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi: Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
Requisiti anagrafici: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021
QUOTE 100 e 102, articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Requisiti contributivi (maturati entro il 31 dicembre 2021): anzianità contributiva minima di 38 anni
Requisiti anagrafici: 62 anni
(requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022): anzianità contributiva minima di 38 anni +64 anni
PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE, articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni +62 anni
OPZIONE DONNA, articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 + 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni:
a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
Pensioni scuola 2023, se non si hanno i requisiti bisogna restare a lavoro? [VIDEO]
Normativa
Le risposte ai quesiti
Orizzonte Scuola organizza dei q1uestion time con sindacalisti esperti in materia che possano fornire risposta ai quesiti posti dagli utenti. Rivedi le dirette del 19 e 20 settembre
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