Per il pugno sferrato in classe pagano i genitori del ragazzo e non il professore

Per il pugno sferrato in classe pagano i genitori del ragazzo e non il professore

Spread the love

La sentenza

Per il Tribunale di Milano la responsabilità è dei genitori per inidoneità educativa e non dell’insegnante, persino se non presente in classe

di Pietro Alessio Palumbo

(IMAGOECONOMICA)

2′ di lettura

Secondo il Tribunale di Milano (sentenza 26.01.2022) se un alunno aggredisce il compagno liceale la responsabilità è dei genitori per inidoneità educativa e non dell’insegnante persino se non presente in classe. Nella vicenda durante la ricreazione ed in assenza di insegnanti uno studente aveva sferrato un pugno al compagno. Il tribunale lombardo ha chiarito che la responsabilità educativa dei genitori si fonda sul negligente adempimento dell’obbligo di cura del minore. E gli atti illeciti ascrivibili all’inadeguato espletamento dell’educazione sui minori sono direttamente riferibili al genitore sul presupposto della coabitazione con il minore poiché solo la convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di educazione il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità in parola.

Responsabilità diretta genitoriale

Sorge dunque responsabilità diretta genitoriale per i fatti illeciti commessi dai minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia con riguardo agli illeciti riconducibili a oggettive carenze nell’attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il minore si trovi ad operare. Tale presunzione di responsabilità a carico dei genitori è superabile solo con la prova a carico dei genitori di avere correttamente adempiuto agli obblighi di assistenza ed educazione nei confronti del ragazzo.

Responsabilità dell’insegnante

Circa la responsabilità dell’insegnante relativamente all’adempimento all’obbligo di sorveglianza questo si concreta in misure di diversa intensità in rapporto al grado di maturazione raggiunto dagli allievi. Deriva che mentre la presenza costante di un insegnante o di un suo incaricato deve considerarsi necessaria e adeguata rispetto a bambini in tenera età, essa diventa via via meno essenziale con il crescere degli stessi. Anzi nelle classi di studenti più grandi è didatticamente e pedagogicamente utile la concessione di una certa autonomia.

, 2022-03-10 14:51:00, Per il Tribunale di Milano la responsabilità è dei genitori per inidoneità educativa e non dell’insegnante, persino se non presente in classe, di Pietro Alessio Palumbo

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.