Percorsi abilitanti docenti, se si hanno già 60 CFU sarà sufficiente farli riconoscere? Ecco i numeri previsti dal DPCM

Percorsi abilitanti docenti, se si hanno già 60 CFU sarà sufficiente farli riconoscere? Ecco i numeri previsti dal DPCM

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Sui percorsi abilitanti per i docenti arrivano tantissime domande, specialmente durante i Question Time in diretta di Orizzonte Scuola.

Fra i tanti commenti giunti su OS TV nell’appuntamento del 2 ottobre, riprendiamo un quesito molto interessante e utile per tantissimi lettori: “Se si hanno tutti i CFU necessari di questi concorsi abilitanti basterà farli riconoscere?”

A rispondere Chiara Cozzetto, segretaria nazionale ANIEF.

Purtroppo no“, esordisce la sindacalista.

C’è la possibilità di farsi riconoscere una parte dei CFU già conseguiti ma il DPCM prevede un massimo di 12 CFU per le attività formative e un massimo di 5 CFU per tirocinio“, spiega Cozzetto.

Il computo si riduce proporzionalmente per chi deve conseguire i 30 CFU, quindi massimo 6 CFU per le attività formative in questo caso“, specifica Cozzetto.

LA RISPOSTA DI CHIARA COZZETTO LA MINUTO 28:05

TUTTE LE RISPOSTE

Il DPCM afferma all’art. 8

Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici

1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

Il decreto si inserisce nel sistema di formazione superiore e stabilisce che i crediti formativi acquisiti in corsi universitari o accademici possono essere riconosciuti se in linea con gli obiettivi del percorso di formazione iniziale. Questo significa una maggiore flessibilità e l’opportunità di capitalizzare sull’esperienza accademica preesistente.

Principi e criteri per il riconoscimento dei crediti

Ecco alcune regole fondamentali stabilite dal DPCM:

  • Coerenza con gli obiettivi: I crediti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale.
  • Limite massimo di crediti: Non possono essere riconosciuti più di 12 crediti per attività formative legate alle scienze dell’educazione e alle competenze psico-socio-antropologiche.
  • Tirocini: Per le attività di tirocinio diretto e indiretto, il numero massimo di crediti riconosciuti è cinque.
  • Omogeneità dei contenuti: Il riconoscimento deve essere fatto secondo criteri di omogeneità dei contenuti.
  • Dottorandi: Per i dottori di ricerca e dottorandi al terzo anno, le competenze trasversali acquisite saranno valutate per un eventuale riconoscimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023.

ALLEGATO A [PDF] PROFILO CONCLUSIVO DEL DOCENTE ABILITATOCOMPETENZE PROFESSIONALI E STANDARD PROFESSIONALI MINIMI

ALLEGATO B [PDF] LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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