Il DPCM 4 agosto 2023 ha disciplinato l’accesso e il percorso formativo per l’acquisizione dell’abilitazione per classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. Si distingue tra una fase transitoria fino al 31 dicembre 2024 e una successiva fase a regime. I percorsi possibili sono da 30, 60 e 36 CFU a seconda l’accesso.
Corsi da 60 CFU
Requisiti di accesso
Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti nella scuola secondaria di I e II grado.
• Laureandi iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in possesso di almeno 180 CFU/CFA.
• Docenti ITP (fino al 31/12/2024): diploma coerente con la classe di concorso.
• Docenti ITP (dal 1/1/2025): laurea triennale, oppure del diploma AFAM di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato coerente, con le classi di concorso
vigenti nella scuola secondaria di II grado.
Quote di riserva
È prevista una quota di riserva
- per docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, anche non continuativi (e anche in ordini di scuola diversi purché in possesso del titolo di studio richiesto), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
- per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis;
- per i titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
La riserva di posti è pari
- per il primo ciclo, al 45% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM (il 5% è
riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni) - per il secondo e il terzo ciclo, al 35% dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna Università o istituzione AFAM
(il 5% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni).
Ci saranno selezioni in ingresso?
Nota bene: Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti, con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.
Quali CFU potranno essere riconosciuti all’interno dei 60
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti:
- I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
- I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:
✓ strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
✓ non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative
alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
✓ non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
✓ nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso
del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale.
Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.
Percorso da 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (scuole statali o paritarie) e docenti che hanno sostenuto la prova del concorso straordinario bis
Requisiti
• Tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso.
• Docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.
Per il requisito dei tre anni negli ultimi cinque è bene precisare che questi possono anche essere non continuativi e svolti in ordini di scuola diversi (in possesso
ovviamente del titolo di studio richiesto), purché almeno un anno sia stato svolto nella classe di concorso specifica per cui si consegue l’abilitazione.
Riconoscimento di CFU all’interno dei 30
Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60
CFU/CFA
Ci sarà la selezione?
Bisognerà attendere il relativo decreto
Percorso da 30 CFU per docenti già in possesso di abilitazione o specializzati sul sostegno e di un altro titolo che consente l’accesso ad una diversa classe di concorso di I o II grado.
Requisiti (congiunti)
- Essere in possesso di un’abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di scuola o in possesso della specializzazione sul sostegno.
- Essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso richiesta.
Ci sarà la selezione?
Il DPCM per questi corsi indica chiaramente che non c’è nessuna selezione in ingresso.
Possono accedere tutti. Per cui, questi percorsi sono in soprannumero e quindi esclusi dal calcolo del fabbisogno.
Riconoscimento CFU all’interno dei 30
Possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60
CFU/CFA).
Svolgimento dei percorsi
Anche mediante modalità telematica sincrona, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati. Non c’è tirocinio
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