Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM che regola il percorso di formazione iniziale dei docenti così come previsto dal Pnrr. Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado si articola in:
– un percorso universitario e accademico abilitante (primo dei tre step previsti per diventare docenti di ruolo) di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
– un concorso pubblico nazionale a cui accedono gli abilitati e i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali 3 anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi 5 , di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione;
– un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
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Vediamo di seguito le tipologie di corsi previste:
– Corsi abilitanti da 60 CFU per chi vuole insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con una certa esperienza o per coloro che hanno sostenuto determinate prove concorsuali.
– Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno;
– Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti con 3 anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.
– Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o per chi non ha acquisito 24 CFU;
– Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso non ancora abilitati.
La fase transitoria prevede che, fino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:
- titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante; oppure
- titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Per gli ITP, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).
Il DPCM indica la data di conclusione dei primi percorsi formativi di 60 CFU/CFA e dell’offerta formativa per il conseguimento dei 30 CFU/CFA. Nel dettaglio dispone che l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, debba concludersi entro il 28 febbraio 2024 e che i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, debbano concludersi entro il 31 maggio 2024.
Gli aspiranti che, durante la fase transitoria, parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA, qualora lo vincano saranno assunti con contratto al 31/08, integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione, saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova e saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.
I corsi prevedono 10 CFU/CFA di area pedagogica e tirocinio non inferiore a 20 CFU/CFA. La prova finale consiste in un’analisi critica basata sul tirocinio e una lezione simulata che integra tecnologie digitali. La lezione simulata richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
ALLEGATO B – LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
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