Perdente posto può fare domanda di utilizzazione nella scuola in cui presta attualmente servizio? [VIDEO]

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Partono le domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2023: da oggi si apre la finestra per i docenti che avranno tempo fino al 5 luglio. Proviamo a chiarire alcuni dubbi dei lettori.

Nel corso del Question time di Orizzonte Scuola Tv del 14 giugno si è affrontato ad esempio il tema dei perdenti posto, ovvero se questi insegnanti possono produrre nello specifico domanda di utilizzazione nella stessa scuola in cui attualmente prestano servizio.

A rispondere alla domanda Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola.

Assolutamente si. In questo caso si rientra nella casistica per la quale i sindacati hanno con forza voluto la mobilità annuale“, risponde Varengo.

Assegnazione provvisoria e utilizzo sono due istituti diversi – spiega il sindacalista -: nel primo caso si consente al personale di trovare una sede più prossima alla famiglia. L’utilizzo ha un altro obiettivo, ovvero andare incontro ad esigenze dell’amministrazione che del personale soprannumerario, che ha dovuto fare domanda di trasferimento”.

“Benché si sia ottenuta già una sede di mobilità, il docente può fare sicuramente domanda di utilizzo nella sede in cui attualmente si presta servizio“, conclude.

La risposta di Attilio Varengo al minuto 14:43

TUTTE LE RISPOSTE

Possono chiedere l’utilizzazione

1. a) i docenti in esubero su provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.
c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
d) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3. Sui posti di strumento musicale le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti previsti nel successivo art. 6bis, comma 5 del presente contratto; i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/15, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale, in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA i
docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti;
f) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono chiedere di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera,
nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

Parimenti, i docenti titolari su insegnamento curriculare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;

g) i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

h) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;

i) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014.

l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

m) docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

n) per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda al successivo art. 6-bis.

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