Periodo di prova personale ATA: quanto dura, quali giornate di servizio sono valide

Periodo di prova personale ATA: quanto dura, quali giornate di servizio sono valide

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Il personale Ata neo assunto in ruolo, ha l’obbligo di superare un periodo di prova ai sensi dell’art. 30 del CNNL 2016-19-  La durata dipende dall’area e dal profilo professionale di appartenenza, il periodo deve essere completato in un anno scolastico ed è prorogabile e rinnovabile per una sola volta.

L’acronimo ATA sta per Amministrativi tecnici e ausiliari, diversi i profili professionali suddivisi in aree differenti:

  • Area A: CS – Collaboratori scolastici (bidelli);
  • Area As: CR – Collaboratori scolastici Addetti alle aziende agrarie;
  • Area B: AA – Assistenti Amministrativi;
  • Area B: AT – Assistenti Tecnici;
  • Area B: CU – Cuochi;
  • Area B: GU – Guardarobieri;
  • Area B: IF – Infermieri.

Gli uffici scolastici regionali, ogni anno emettono i bandi di concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali finalizzate alle assunzioni in ruolo.

Per essere ammessi ai concorsi per titoli, è indispensabile il possesso del requisito di almeno 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni di servizio, prestati nel profilo professionale richiesto o nei profili immediatamente superiori.

La domanda di inserimento è consentita per una sola provincia, oltre al requisito di servizio è necessario essere iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo professionale oppure essere iscritti nelle graduatorie provinciali di istituto di terza fascia.

Possono partecipare al concorso anche coloro che si trovano in servizio in uno dei profili ATA nella provincia scelta.

Gli uffici scolastici provinciali pubblicano le proprie graduatorie, iscrivono negli elenchi i candidati graduandoli in ordine al punteggio, in ordine all’età e ad eventuali titoli di preferenze.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente, nell’ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti disponibili nel rispetto dei contingenti disposti per le immissioni in ruolo.

Negli ultimi anni le convocazioni per le immissioni in ruolo avvengono prevalentemente online, la procedura è interamente informatizzata.

I candidati in posizione utile che rientrano nei contingenti per il ruolo, esprimono le loro preferenze in ordine di gradimento, il sistema invia via e-mail, agli aventi diritto la proposta di assunzione a tempo indeterminato, la comunicazione contiene l’indicazione dell’istituzione scolastica attribuita nonché la data di decorrenza della nomina.

Differimento, durata, esonero, sospensione, interruzione, proroga del periodo di prova

Il personale individuato per l’assunzione a tempo indeterminato, dovrà presentarsi nella scuola attribuita, il giorno previsto, secondo le istruzioni contenute nella nomina, ed è in quella data che si perfeziona la proposta di assunzione.

il primo giorno di lavoro si firma la presa di servizio, viene stipulato il contratto con relativa decorrenza giuridica ed economica della nomina, ha inizio il periodo di prova.

È consentito avvalersi del differimento del servizio, in situazioni particolari e per giustificato motivo dovute a malattia o infortunio, il contratto avrà, in questo caso, solo decorrenza giuridica, la decorrenza economica si perfezionerà alla data di effettiva assunzione in servizio.

Anche il personale in maternità può differire il servizio, il contratto in questo caso avrà effetti giuridici ed economici.

Il periodo di prova è obbligatorio, la normativa vigente prevede una durata variabile a seconda del ruolo ottenuto:

• 2 mesi per l’area A e As (profili di Collaboratori scolastici e Collaboratori scolastici addetti alle aziende agrarie);

• 4 mesi per l’area B e D (profili professionali Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri e DSGA).

Periodi utili ai fini del superamento del periodo di prova

Sono utili al superamento del periodo di prova tutti i giorni di lavoro e i periodi sotto indicati:

• le domeniche ed i giorni festivi;

• i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale);

• i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi);

• frequenza a corsi di formazione e/o aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica

• il periodo trascorso in mandato parlamentare;

• le giornate fruite a titolo di riposo compensativo;

• le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi brevi, purché il dipendente effettui il recupero del servizio entro il compi, dal giorno di effettiva presa del servizio, il servizio prestato nel periodo di prova, è valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità complessiva di servizio.

Superamento del periodo di prova.

Il periodo di prova può non essere superato a causa di provvedimenti disciplinari gravi o qualora il dipendente risultasse gravemente inadempiente alle mansioni tipiche del suo profilo.

Se non ci sono state iniziative di recesso né da parte del dipendente, né da parte dell’Amministrazione, il periodo di prova si considera concluso con esito favorevole.

Superato il periodo di prova, il dipendente è confermato in ruolo con il riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno di effettiva assunzione.

La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art. 14 del DPR 08.03.99, n. 275.

Al termine del periodo di prova, dopo la conferma in ruolo, è possibile procedere con la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera.

, 2022-11-14 12:37:00, Il personale Ata neo assunto in ruolo, ha l’obbligo di superare un periodo di prova ai sensi dell’art. 30 del CNNL 2016-19-  La durata dipende dall’area e dal profilo professionale di appartenenza, il periodo deve essere completato in un anno scolastico ed è prorogabile e rinnovabile per una sola volta.
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