Permessi 104, per sindrome di Down non sono richieste successive visite e controlli

Permessi 104, per sindrome di Down non sono richieste successive visite e controlli

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Secondo il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado.

Una lettrice chiede

Buongiorno, ho bisogno di un’informazione. Sono insegnante e ho un figlio affetto da sindrome di Down. Cosa devo fare per poter usufruire dei permessi 104?  Mi spiego meglio: mio figlio deve ripetere ogni tot delle visite? Grazie mille. Cordiali saluti

I permessi retribuiti per handicap sono attribuiti al lavoratore che assiste un familiare a condizione che l’handicap di quest’ultimo abbia la connotazione di gravità. Condizione essenziale è che la Commissione medica abbia accertato la condizione di gravità.

In particolare per ciò che riguarda la sindrome di Down:

Ai sensi dell’art. 93/3 della legge 289/2002:

In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli”.

La Circolare INPS 128/2003 precisa:

La legge n. 289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che i soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza previsto), anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”. Inoltre, i soggetti portatori dell’handicap suindicato (sindrome di Down) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da ulteriori successive visite e controlli. Premesso quanto sopra, si invitano codeste Sedi a voler prendere in considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale” scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa, fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi. Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto “cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.”

Pertanto i soggetti affetti da sindrome di Down sono esenti da ulteriori visite successive.

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, 2022-05-26 11:14:00, Secondo il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D. Lgs 151/2001 e dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24), in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado.
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