Il CCNL/scuola nel trattare le diverse tipologie di permessi che il personale della scuola può usufruire, all’art. 16 chiarisce le modalità di come usufruire dei permessi brevi e di come vanno recuperati.
Sono dei permessi attribuiti dal dirigente scolastico a tutto il personale docente e ATA sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato.
Durata dei permessi
Fermo restante che i permessi in un anno scolastico sono pari alle ore settimanali di servizio previste per ogni profilo; la durata dei permessi non deve superare la metà dell’orario giornaliero individuale di servizio.
Per i docenti è previsto un permesso fino a un massimo di due ore.
Per il personale ATA i permessi complessivamente non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico.
Modalità per usufruire di detti permessi
Il personale che ha bisogno di un permesso breve deve attenersi ai tempi eventualmente previsti nel regolamento d’istituto in merito ai tempi con cui avanzare la domanda al dirigente scolastico al fine di poter organizzare la sostituzione del personale con altro in servizio; nella domanda va specificata la motivazione. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Chi può usufruirne
In merito ai permessi brevi il contratto collettivo nazionale chiarisce che possono essere usufruiti, per esigenze personali e a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, dai docenti sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato sia dal personale ATA.
Recupero dei permessi
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello del godimento del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, fermo restante che nei casi in cui non fosse possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.