L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che il docente anche supplente, può usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. I permessi orari danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo (per una o poche ore) l’attività lavorativa giornaliera
Una lettrice chiede
Buongiorno, sono ormai prossima a una supplenza da GPS in un liceo. Posso richiedere dei permessi per motivi personali? Ho qualche difficoltà in famiglia e potrei aver bisogno di qualche ora. Non so se questo rientra fra i motivi validi per richiedere dei permessi.
Cordiali saluti
Sì, la lettrice può chiedere dei permessi orari, brevi.
Il limite per ogni anno scolastico corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento:
- I e II grado: fino a 18 ore di permesso in un anno scolastico;
- Scuola primaria: fino a 24 ore di permesso in un anno scolastico;
- Scuola dell’infanzia: fino a 25 ore di permesso in un anno scolastico.
Trattandosi di un liceo, la lettrice avrà diritto a 18 ore in un anno scolastico. I permessi devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore.
Facciamo un esempio: se si hanno 3 ore di lezione giornaliere si può chiedere 1 ora di permesso. Con 5 ore di lezione giornaliere si potrà al massimo richiedere 2 ore di permesso, mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso.
Il permesso breve si può richiedere per motivi personali. Le esigenze personali alla base della richiesta non devono essere particolari o gravi. I motivi possono essere diversi e di varia natura, ovviamente da soddisfare entro il limite orario stabilito dalla norma.
Si fa presente alla lettrice che le ore vanno comunque recuperate. Il dipendente è infatti tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nel caso in cui il dipendente non effettui il recupero delle ore di assenza entro i termini prescritti, si deve procedere ad una corrispondente decurtazione della retribuzione dello stesso, in misura strettamente proporzionale alla effettiva durata della mancata prestazione lavorativa.
L’eventuale trattenuta:
È oraria (non per frazioni inferiori).
È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Ciò si applica solo se il mancato recupero è imputabile al dipendente.
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, 2022-08-28 17:59:00, L’art. 16 del CCNL 2006-09 prevede che il docente anche supplente, può usufruire di permessi orari per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. I permessi orari danno la possibilità al lavoratore di assentarsi dal lavoro, sospendendo o interrompendo per brevi periodi di tempo (per una o poche ore) l’attività lavorativa giornaliera
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