Permessi docenti e ATA per lutto: spettano per coniuge, parenti entro 2 grado, affini di 1 grado. Tutti i casi

Permessi docenti e ATA per lutto: spettano per coniuge, parenti entro 2 grado, affini di 1 grado. Tutti i casi

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I giorni di permesso per lutto per il personale scolastico sono 3 per evento, anche non continuativi, ad anno scolastico per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Un lettore chiede:

Buonasera, Gent.le Redazione

sono un C.S. a T.I.

Desideravo sapere se i 3 giorni di permesso per Lutto (artt.15/1 e 19/9 CCNL SCUOLA), visto che gli artt. Parlano della perdita del Coniuge di parenti entro il secondo grado, dato che ho avuto un lutto, da parte di un mio Cugino figlio del Fratello di mio Padre quindi (cugino di 1° grado) se è vero che in questo caso NON mi spettano i 3 Giorni di lutto.

In attesa di una Vs. cortese risposta porgo Distinti Saluti.

I 3 giorni di permesso retribuito sono attribuiti al dipendente a seguito di lutto per la scomparsa del coniuge o parte dell’unione civile, di parenti entro il secondo grado, di affini di primo grado e di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Oltre al caso del coniuge, per quanto riguarda il caso del decesso di un parente entro il secondo grado (per il quale non occorre il requisito della convivenza) s’intende:

  • genitori
  • figli naturali, adottati o affiliati (I grado)
  • nonni
  • fratelli e sorelle
  • nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado).

Per il decesso di un affine di primo grado (per il quale non occorre il requisito della convivenza) s’intende invece:

  • suoceri
  • generi e nuore
  • patrigno (o la matrigna) con figliastri.

Nelle situazioni citate non rientra il caso del nostro lettore.

In tutti i casi in cui il permesso non spetti, il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari o dei permessi brevi orari o di altre assenze laddove possibili (ferie, riposi compensativi).

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