Permessi legge 104 docenti e ATA: ad inizio anno scolastico va presentata la pianificazione mensile dei 3 giorni, possibilmente non ricorrenti

Permessi legge 104 docenti e ATA: ad inizio anno scolastico va presentata la pianificazione mensile dei 3 giorni, possibilmente non ricorrenti

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I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Per il personale ATA art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.

La modalità di fruizione dei permessi legge 104 

Ad inizio anno scolastico i Dirigenti Scolastici richiedono al personale docente e ATA una pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.

Si tratta di una pianificazione che permette di concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso fermo restando che in dimostrate situazioni di urgenza le giornate possono essere modificate.

L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.

La richiesta di pianificazione mensile da parte dei Dirigenti Scolastici è dunque legittima.

I giorni fruiti:

  • sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08);
  • sono coperti da contribuzione previdenziale;
  • sono utili a tutti gli effetti;
  • non riducono le ferie;
  • non riducono la tredicesima;
  • non sono soggetti a recupero.
  • sono tre al mese;
  • sono fruiti esclusivamente a giorni (per i docenti)
  • sono fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti;

Permessi  104/92 ATA: fruibile anche  ore

L’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Uso improprio dei permessi

Al fine di evitare l’insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ritiene ricordare al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l’assistenza.

La richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l’applicazione del codice penale.

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