La risposta dell’esperto ad un quesito
Un docente di scuola secondaria ha posto il seguente quesito:
Sono un docente di scuola secondaria di 2°grado e fruisco dei permessi della legge n. 104/92, per assistere mia madre disabile grave. Un mio collega (docente di diritto) sostiene che il dirigente scolastico potrebbe chiedermi di calendarizzare o concordare con puntualità i 3 giorni di permesso mensile. L’eventuale richiesta sarebbe legittima? E se sì, qual è la norma di riferimento che attribuisce al dirigente scolastico tale potestà?
S.G.
L’esperto risponde
Le persone legittimate ad assistere le persone in situazione di disabilità grave e, quindi, a fruire dei 3 giorni di permesso mensile, secondo l’art. 33, comma3, della legge n. 104/92, sono: il genitore, il coniuge, il parente o l’affine entro il 2°grado. In subordine, titolati alla fruizione dei permessi possono essere i parenti e gli affini di 3°grado, alle seguenti condizioni:
– quando i genitori o il coniuge della persona disabile sono deceduti o mancanti;
– quando i genitori o il coniuge delle persona disabile sono affetti da malattie invalidanti.
Il testo legislativo, che tace in merito alla esatta individuazione dei giorni di permesso mensile, ha una prima integrazione dall’art. 15, comma 6, del vigente Ccnl scuola, che così recita: “ i permessi mensili (…) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.
La puntualizzazione contrattuale, tuttavia, è sempre stata interpretata quale semplice esortazione morale: il docente fruitore, in forza dell’avverbio utilizzato (possibilmente), è rimasto comunque l’unico soggetto che sceglie liberamente i giorni di permesso. Successivamente, il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato:
“Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.
Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito :
“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
Le precisazioni riportate, però, in mancanza di una esatta individuazione della norma in forza della quale il dirigente potrebbe richiedere o esigere una fruizione concordata dei permessi mensili, non ha inciso più di tanto nella consuetudine in atto: il docente che assiste la persona disabile ha continuato ad essere del tutto autonomo nella scelta dei giorni del mese in cui utilizzare il permesso.
Infine, entra in campo l’Aran che in risposta ( SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma3, legge 105/92 ?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l’art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007-, chiarisce:
“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.
Ed è l’ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio dell’Unità scolastica cui è preposto. Sicché lo stesso è titolato – ad esempio – ad emanare direttive interne di organizzazione, stabilire l’articolazione dell’orario di servizio di docenti e Ata, assegnare la sede di servizio, ecc..
Di conseguenza, può ben pretendere dal docente interessato una preventiva fruizione concordata dei permessi. Ciò, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell’insegnamento disciplinare dovuto.
Naturalmente, la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il docente fruitore, però, ha l’obbligo di documentare adeguatamente.
Fonte dell’articolo: Tuttoscuola