Il personale docente e ATA a tempo determinato o indeterminato ha diritto a 15 giorni retribuiti per permesso matrimonio. I giorni sono consecutivi, con decorrenza indicata dal dipendente, e sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico.
Due quesiti arrivati in redazione:
Salve, vorrei gentilmente chiedere un’informazione. Anche se ho contratto il matrimonio due giorni prima della presa di servizio potrei chiedere i giorni matrimoniali? Capisco che mi sono sposata prima delle nomine ma essendo a ridosso di esse vorrei capire se questa cosa sia possibile.
Ringrazio in anticipo per la risposta
Buonasera.
Sono entrata in prima fascia quest’anno e oggi ho scelto la scuola. Il giorno successivo alla presa di servizio mi sposo.
Volevo chiedere se mi spetta il congedo matrimoniale (ho letto che devo avere 30 giorni di servizio…ma essendo lo stesso ministero, ma istituto scolastico differente rispetto allo scorso anno, vale?).
Inoltre, se il congedo mi spetta posso fruirlo dopo 1 mese e mezzo o necessariamente entro 30 giorni dalla data delle nozze?
Grazie
Quando possono esser fruiti i 15 giorni:
- Personale a tempo indeterminato: I 15 gg. previsti dalla norma possono essere fruiti anche anticipatamente all’evento matrimonio oppure entro i due mesi successivi. Il dipendente può infatti anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi.
- Personale a tempo determinato: Per il personale di ruolo il Contratto stabilisce che i 15 giorni consecutivi di congedo per matrimonio possono essere fruiti – su richiesta del dipendente – da una settimana prima a due mesi dopo l’evento. Anche se questa possibilità non è espressamente stabilita per il personale non di ruolo, si ritiene che sia applicabile anche per i supplenti, a condizione – ovviamente – che l’evento matrimonio e il periodo prescelto dei 15 gg. rientrino nel periodo di vigenza del contratto di lavoro. Se, al contrario, l’evento matrimonio avviene al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale, il supplente non può aver diritto al congedo matrimoniale (esempio: matrimonio ad agosto e supplenza a settembre).
I casi delle nostre lettrici sono differenti: la prima è supplente e quindi la risposta è negativa, in quanto i 15 giorni devono rientrare nel periodo di contratto; la risposta al secondo quesito è invece positiva in quanto si tratta di assunzione in ruolo e l’evento matrimonio avviene dopo l’assunzione.
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Leggi anche la guida Permesso matrimonio docenti e ATA supplenti: quando spettano i quindici giorni
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