Permessi per donazione sangue: criteri e modalità di fruizione [GUIDA]

Permessi per donazione sangue: criteri e modalità di fruizione [GUIDA]

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Tutte le info di natura amministrativo-burocratica per docenti e personale ATA riguardanti un atto fondamentale per salvare la vita di persone che ne hanno bisogno: la donazione del sangue.

Permessi donazione sangue – Normativa

Il diritto al riposo per chi dona il sangue è regolato dalla:

  • Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1;
  • D.M. del 8 aprile 1968;
  • Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13;
  • per l’accredito dei contributi figurativi, dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

“I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155” [art. 13 di cui sopra]

Chi può usufruirne

Tali permessi appartengono di diritto al personale scolastico [docenti e ATA] con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato, part-time o full time, supplenti brevi. Nessuna decurtazione dello stipendio in tal senso.

Termini preavviso per richiesta permesso

  • Per i docenti: non vi è uno specifico termine di preavviso per la richiesta del permesso [quindi è opportuno che il Dirigente scolastico disponga il tutto tramite circolare; generalmente, in questo caso, quanto vale per gli ATA va bene anche per i docenti ]. Ad ogni modo il lavoratore dovrà presentare domanda o comunicare all’ufficio di segreteria il giorno in cui intende effettuare la donazione.
  • Per il personale ATA si fa riferimento all’art. 32 del CCNL 2018 [3 giorni di preavviso, o 24 ore in caso di urgenza]

Occorre presentare certificato di avvenuta donazione

Il dipendente che ha donato il sangue al rientro dovrà produrre apposita attestazione rilasciata dal medico che ha effettuato il prelievo contenente il giorno e l’ora del prelievo stesso nonché il quantitativo di grammi di sangue prelevato. In caso contrario è possibile incorrere in sanzioni di natura disciplinare per assenza ingiustificata.

Cosa deve contenere il certificato

Per giustificare l’assenza, il dipendente dovrà farsi rilasciare un certificato su di un modulo intestato al centro di prelievo presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della sanità. Nel certificato devono risultare:

  • i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati;
  • la avvenuta donazione gratuita del sangue nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l’ora del prelievo.

Quanto dura il permesso

Il dipendente ha diritto ad astenersi dall’intera giornata di lavoro in cui viene effettuata la donazione. Nello specifico, 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue. Ciò significa che il docente o ATA potrà assentarsi anche da eventuali incontri collegiali calendarizzati nel pomeriggio in quanto il permesso, come già evidenziato, si estende per tutte le 24 ore.

I dipendenti sono a tutti gli effetti in servizio

I docenti o ATA devono ritenersi a tutti gli effetti in servizio, anche ai fini del periodo di prova o dell’anno di formazione; essendo considerata giornata lavorativa non è prevista alcuna decurtazione di stipendio e tale giornata concorre ai fini pensionistici, del TFR e della tredicesima.

Dove va effettuato il prelievo

Il prelievo di sangue deve risultare effettuato presso:

  • un centro di raccolta fisso o mobile;
  • un centro trasfusionale;
  • un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità.

Che succede se il dipendente non può donare il sangue una volta giunto nella sede ospedaliera di raccolta

Nel caso, per motivi sanitari la donazione, non potesse essere effettuata o se venisse effettuata parzialmente, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un certificato nel quale verrà specificato il giorno e l’ora e l’attestazione della mancata o parziale donazione. Questi sarà giustificato per il tempo necessario per l’accesso al centro di raccolta del sangue e per il ritorno al lavoro. Anche in questo caso, nessuna decurtazione dello stipendio.

Il Dirigente scolastico può negare il permesso?

No. La concessione del permesso – accertate che vi siano le tempistiche necessarie tra una donazione e l’altra – è obbligatoria. Questa NON può essere ritardata o rinviata anche in presenza di eccezionali esigenze di servizio.

Quante donazioni è possibile fare e quali le tempistiche

Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a 4 all’anno per l’uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile.

  • L’intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e di 14 giorni;
  • L’intervallo tra una donazione di plasma e una di sangue intero o di cellule è di 14 giorni;
  • L’intervallo tra una donazione di sangue intero o di cellule e una di plasma è di 30 giorni;
  • L’intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi è di 14 giorni;
  • L’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi è di 30 giorni.

Donazione di sangue e/o emocomponenti: criteri e modalità di fruizione dei permessi – Orizzonte Scuola Notizie

, 2022-10-01 08:48:00, Tutte le info di natura amministrativo-burocratica per docenti e personale ATA riguardanti un atto fondamentale per salvare la vita di persone che ne hanno bisogno: la donazione del sangue.
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