Il personale scolastico ha diritto a tre giorni di permesso per lutto ad anno scolastico. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, educativo ed ATA. I permessi retribuiti sono 3 ad anno scolastico e si intendono per “ogni evento” luttuoso.
Una lettrice chiede:
Gentile Redazione,
ho letto sul vostro sito che noi docenti abbiamo diritto a tre giorni per lutto. Cosa succede se nel mezzo c’è il giorno settimanale libero? Cordiali saluti e grazie
I giorni sono tre per evento, anche non continuativi, ad anno scolastico per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Il permesso di tre giorni può essere fruito in un’unica soluzione (es. lunedì, martedì e mercoledì) oppure in modo frazionato durante l’anno scolastico in cui è avvenuto il decesso del familiare.
Es. Il dipendente può richiedere i permessi per le giornate di venerdì, sabato e lunedì. Oppure di venerdì, lunedì e martedì.
In questo caso nei giorni di permesso fruiti non dovranno essere considerati i giorni festivi o quelli non lavorativi.
Nel caso in cui il dipendente abbia un giorno libero settimanale o la scuola adotti la c.d. settimana corta, tale giorno può non essere ricompreso nell’assenza:
Es. Il dipendente in questione potrà quindi fruire dei tre giorni nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì avendo, per esempio, il giovedì come “giorno libero” settimanale.
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