Con riferimento ai permessi per l’espletamento del mandato, l’art. 18 (norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione), comma 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017 ove si prevede che “Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico o accademico” si applica anche al personale ATA e ai dirigenti scolastici?
Al quesito ha risposto l’Aran con orientamento dell’11 aprile 2023:
L’art. 18 del CCNQ 4/12/2017 prevede alcune deroghe alla disciplina generale in tema di prerogative sindacali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione; in particolare il comma 3 definisce alcune limitazioni in tema di permessi per l’espletamento del mandato confermando un tetto alla quantità massima dei permessi fruibili dal singolo dipendente che presti la propria attività lavorativa in un’istituzione scolastica, educativa o di alta formazione. Tale tetto è pari a 5 giorni lavorativi a bimestre e, comunque, non oltre 12 giorni ad anno scolastico o accademico.
Con riguardo al personale ATA ed ai dirigenti scolastici, poiché gli stessi non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica, il limite può essere derogato previa definizione, in sede di contrattazione integrativa, di modalità attuative che non comportino oneri aggiuntivi anche indiretti.
Su tale ultimo aspetto, si rinvia a quanto stabilito in materia dal Contratto integrativo nazionale concernente il cumulo di ore di permessi sindacali retribuiti dell’8/10/1999 stipulato in via definitiva il 24.11.1999, dove all’art. 2 si prevede che:
“I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all’area dei capi d’Istituto e a quella dei direttori delle Accademie e Conservatori possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a 10 giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.
– I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all’area del personale ATA avente il profilo professionale di direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica, di direttore dei servizi generali e di responsabile amministrativo possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a 12 giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.
– I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all’area del restante personale ATA possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a venti giorni. Tali periodi possono essere richiesti per non più di tre volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.”
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