Il CCNL all’Art. 15 comma 2 specifica che il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per esigenze personali o familiari documentate. Cosa si intende per “esigenze personali e familiari”?
Nessuna indicazione specifica
Il contratto Collettivo Nazionale non lo specifica in maniera dettagliata, certo è che in tale nomenclatura possiamo inserire delle motivazioni che hanno ricadute sul benessere fisico/psichico/sociale del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro.
Il CCNL riporta “esigenze documentate”. La documentazione, però, può essere prodotta anche tramite autocertificazione.
Cosa si intende per autocertificazione e cosa questa deve contenere?
L’autocertificazione è una dichiarazione firmata dall’interessato in cui un soggetto, sotto la propria responsabilità, specifica di proprio pugno, senza l’inserimento di alcun documento esterno alla stessa, i motivi o la causa per cui sta presentando istanza.
Cosa, però, deve essere indicato in una autocertificazione allegata alla domanda di permesso retribuito per motivi personali e familiari?
Il dipendente, consapevole del fatto che la motivazione per cui presenta richiesta non sarà oggetto di valutazione, deve solo indicare sommariamente, secondo le regole del buon senso, il motivo per cui fa domanda.
Il permesso potrebbe essere negato?
La richiesta di permesso familiare/personale non è soggetta al potere discrezionale del Dirigente scolastico
I motivi, per i quali si chiedono i tre giorni, non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Lo hanno stabilito diverse sentenze in altrettanti tribunali. Il docente ha pieno diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso per motivi familiari e personali, come disposto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2007.
Può accadere però che il Capo di istituto non acconsenta alla fruizione del permesso per motivi familiari o personali al docente. Ciò può accadere principalmente in due casi:
- mancata autocertificazione o documentazione inerente la situazione di interesse che porta il docente a richiedere il giorno di permesso retribuito;
- nel caso in cui vi sia un regolamento apposito di istituto declinante la materia “permessi, ferie, aspettativa…” e che la richiesta esuli da tali disposizioni
Regolamento di istituto concernente i criteri di fruizione dei permessi retribuiti
Ogni istituzione scolastica può adottare un regolamento interno su specifiche argomentazioni, sempre nei limiti e nel rispetto della Legge.
Poniamo ad esempio, che in prossimità di festività, domeniche, ci siano parecchie richieste da parte degli insegnanti di permesso retribuito vuoi per motivazioni reali, vuoi per fare “Ponte”. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, diceva qualche politico molto tempo fa; in tal caso potrebbe capitare che a causa della mole di richieste nel medesimo giorno, il Dirigente scolastico abbia qualche difficoltà nel garantire all’utenza il servizio scolastico.
In sostanza vi è un’intersezione tra due diritti, entrambi da garantire: da un lato quello dei docenti di vedersi attribuiti i giorni di permesso, dall’altro quello degli studenti di usufruire delle ore di lezione. Ecco che allora il Dirigente scolastico può disporre insieme agli organi collegiali un regolamento apposito prevedendo un tetto massimo di richieste giornaliere, in modo tale da poter garantire l’attività scolastica in termini di qualità e quantità oppure disponendo la non autorizzazione al permesso per motivazioni non idonee quali, allungare il week end, o perchè privo di documentazione. In sostanza non è sufficiente inserire nella domanda un generico “motivi personali o familiari”; occorre fornire specifiche indicazioni giustificative dell’assenza.
D’altronde come riportato dal D.Lgs. 165/01 spetta al Capo di istituto il dovere di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro sono di competenza del Dirigente scolastico; tutto ciò, naturalmente, correlato ad una informazione alla parte sindacale.
Per motivi urgenti o imprevedibili non occorre il preavviso
Nel regolamento di cui sopra può venire declinato dalle istituzioni scolastiche il termine di preavviso per la richiesta del permesso per motivi familiari e personali, solitamente dai 3 ai 6 giorni. In caso però di motivo urgente, imprevedibile per l’insegnante, il Dirigente scolastico, anche in deroga a quanto contenuto nella regolamentazione della scuola, compreso il tetto giornaliero di richieste, non ha alcun potere discrezionale e deve autorizzare il permesso.
, 2022-09-24 13:00:00, Il CCNL all’Art. 15 comma 2 specifica che il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per esigenze personali o familiari documentate. Cosa si intende per “esigenze personali e familiari”?
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