di Cinzia Fruscione segretaria territoriale UIL Scuola Rua Ragusa – Personale ATA che non era presente in fase di convocazione di nomina per l’incarico prima fascia presso l’Ambito Territoriale o che lo ha rifiutato le sedi disponibili: sanzioni
“ Avendo rifiutato l’incarico al 30/06 o al 31/08 o spezzone da convocazione dell’AT verrò depennato dalla graduatoria di Prima fascia delle Istituzioni scolastiche scelte?
La normativa di riferimento per il personale ATA è rimasta quella del 2000 ovvero il DM 13 dicembre 2000, n. 430 (in GU 24 gennaio 2001, n 19)
La risposta si trova nell’art 7 Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro che recita
1. L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo;
Vediamo di cosa parla l’art 2 che citiamo per comodità espositiva:
Art. 2. Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine “delle attività didattiche
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano,….. le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli. per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l’inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
L’art 2 parla solo ed esclusivamente di graduatorie provinciali, per intenderci la prima e la seconda fascia del Provveditorato (volgarmente così definito) non di graduatorie d’istituto.
Le graduatorie d’istituto sono citate solo nell’art 7 comma 2 quando si parla di abbandono del servizio: ovvero accetto, firmo il contratto a scuola, prendo servizio e poi rinuncio all’incarico.
2) l’abbandono del servizio, leggiamo, comporta sia l’effetto di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Diversa è la situazione del personale docente.
Compilata l’istanza GPS e avendo inserito qualsiasi combinazione ( annuale, termine attività didattica, COE, COI, spezzone), assegnano la cattedra e il docente non si presenta per la presa di servizio, quello è abbandono. Non avrà diritto ad essere convocato per tutto l’anno scolastico nè da GAE/GPS nè da graduatoria d’istituto. Oggi al SIDI comparirà una spunta che darà per “spacciato” chi ha rifiutato la proposta.
La risposta al quesito è quindi sì, l’ATA che non ha accettato un incarico dall’AT deve essere convocato da Graduatoria d’istituto di prima fascia per gli incarichi nelle scuole scelte ai tempi dell’inserimento e/o aggiornamento delle Graduatorie di Prima fascia provinciali.
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