Personale ATA, ecco il lavoro a distanza: differenze fra lavoro agile e da remoto previste dal nuovo contratto scuola

Personale ATA, ecco il lavoro a distanza: differenze fra lavoro agile e da remoto previste dal nuovo contratto scuola

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Era uno dei punti più attesi per quanto riguarda il rinnovo del contratto scuola: stiamo parlando della regolamentazione del lavoro a distanza per il personale ATA. Ecco cosa si prevede.

Prima di tutto è bene chiarire che il lavoro a distanza è stato regolato dal nuovo contratto prevedendo due diverse modalità di prestazione lavorativa: il lavoro agile e il lavoro da remoto.

Per quanto riguarda il primo caso, ovvero il lavoro agile, prima di tutto ci sarà un accordo specifico fra le parti e le attività di lavoro saranno svolte senza vincoli di orario precisi o un preciso luogo di lavoro.

Il testo dell’intesa contrattuale spiega infatti che il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,
cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali della sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza.

Inoltre, si specifica che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno
dell’amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo. L’amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della qualità della prestazione e alle iniziative formative previste per
tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

Lavoro da remoto

Nel secondo caso, quello del lavoro da remoto, la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro.

Il lavoro a distanza in questo caso, si legge sul testo dell’intesa del CCNL, può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.

Il lavoro da remoto -realizzabile con l’ausilio di dispositivi – può essere svolto nelle forme seguenti:

a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite

Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo, spiega il CCNL 2019/2021, il lavoratore è soggetto agli stessi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Tuttavia, sono garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

IL TESTO

Rinnovo contratto scuola: ultima tranche aumenti stipendio, RPD a 304 euro, una tantum di 64 euro e incremento 10% per ore aggiuntive

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