La Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore ATA precario con 3 anni di servizio già alle spalle non può essere assunto a tempo indeterminato anche in presenza di posti in organico di diritto: serve l’autorizzazione del MEF.
La vicenda è stata riportata da Italia Oggi che spiega come un lavoratore precario Ata ha chiesto, oltre al risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine, anche la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo dedotto il suo diritto soggettivo all’assunzione definitiva in ragione della disponibilità di posti nell’organico di diritto della Provincia e la sua utile posizione nella relativa graduatoria permanente.
La Corte di Cassazione, intervenuta dopo l’appello che aveva già stabilito il risarcimento del «danno comunitario», in quanto idoneo a cancellare le conseguenze dell’abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, ha stabilito che il ricorso è infondato.
Innanzitutto viene evidenziato che l’indizione dei concorsi annuali è finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze.
La Cassazione ricorda che le stesse disposizioni del Testo unico del pubblico impiego prevedono che: “l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.
Dunque, per l’assunzione in ruolo non è sufficiente la sola presenza di posti vacanti nell’organico di diritto, occorrendo anche l’espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e l’individuazione, per mezzo del decreto ministeriale, delle posizioni alle quali l’autorizzazione medesima si riferisce.
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