Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è tornato alla ribalta con la recente proposta della Lega di introdurre esercitazioni antiterrorismo negli istituti educativi.
Tuttavia, la proposta ha sollevato non poche preoccupazioni tra gli esperti del settore e rappresentanti politici, i quali temono possa avere un impatto negativo sul benessere psicologico degli studenti e sul clima di inclusività nelle classi multiculturali del Paese.
La Lega argomenta che queste esercitazioni siano un passo proattivo verso la preparazione degli studenti a situazioni di emergenza estreme. Tuttavia, critici come Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra, evidenziano che le scuole già conducono esercitazioni di evacuazione e non vedono la necessità di una “militarizzazione” degli spazi scolastici.
Il timore è che tale misura possa alimentare un sentimento islamofobico, creando così tensioni in un ambiente scolastico già multiculturali. Piccolotti sottolinea l’importanza dell’educazione alla pace, alla risoluzione non violenta dei conflitti e al contrasto degli stereotipi e della discriminazione.
La parlamentare ribadisce la necessità di focalizzarsi su aree come l’educazione all’affettività per combattere la violenza di genere, oltre ad aumentare gli organici e il tempo scuola. Sottolinea inoltre che, se il Governo desidera investire in una connessione più efficace tra scuole e forze dell’ordine o nel potenziamento dell’intelligence, queste misure non dovrebbero compromettere la serenità degli studenti e degli insegnanti, già messa a dura prova dalla pandemia.
Disegno di legge
Art. 1.
1. Allo scopo di stabilire misure di prevenzione e contrasto al terrorismo, tramite una specifica formazione rivolta agli studenti che permetta di orientarsi ed agire in situazioni di emergenza, oltre che incentivare il contrasto ad azioni terroristiche condotte all’interno degli istituti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:
a) regolamentare la formazione di docenti e studenti rispetto alla gestione di una situazione di crisi;
b) redigere delle linee guida operative rivolte a dirigenti scolastici e genitori;
c) stabilire le modalità per lo svolgimento di una esercitazione annuale che simuli la gestione di un evento di emergenza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e il Ministro della difesa.
Art. 2.
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) predisporre, fermi restando i piani di sicurezza specifici esistenti per gli istituti scolastici, delle linee guida operative e comportamentali da mettere in atto durante un attacco commesso all’interno dell’istituto che risulta essere l’obiettivo diretto dell’attacco stesso o durante qualsiasi forma di attacco armato, commesso vicino all’istituto, che richieda l’attuazione di adeguate misure di protezione anche nel caso in cui l’istituto non risulti essere l’obiettivo diretto dell’aggressione;
b) redigere due differenti documenti operativi in relazione alla tipologia di situazione di cui alla lettera a), da destinare rispettivamente ai dirigenti scolastici e ai genitori, contenenti comportamenti, procedure e azioni per salvaguardare l’incolumità del personale e per agevolare l’intervento delle Forze armate e di polizia;
c) stabilire una collaborazione tra gli istituti scolastici, le Forze armate e le Forze di polizia che preveda:
1) l’identificazione, per ogni dirigente scolastico, di un referente per la sicurezza scolastica con il quale avere un contatto diretto;
2) la definizione di elenco telefonico di tutti i dirigenti scolastici, diviso per provincia, da fornire alle questure di polizia e ai Comandi provinciali dei carabinieri, per prevedere un sistema di allarme rapido;
3) l’organizzazione annuale di un’esercitazione per la gestione di una situazione emergenziale derivante da un attacco terroristico che coinvolga tutto il personale dell’istituto e le Forze armate e di polizia locali e che tenga conto delle differenze di età degli studenti;
4) la programmazione di incontri di formazione per gli studenti volti a maturare una coscienza del pericolo e ad automatizzare comportamenti responsabili che permettano da una parte di mettere in atto azioni utili a neutralizzare la potenziale situazione di crisi e dall’altra a generare comportamenti idonei nel caso di attacchi, al fine di limitarne gli effetti.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1 adottati in attuazione della presente legge di delega, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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