FAQ PON scuola aggiornate al 10 maggio. Le FAQ contengono chiarimenti sulle garanzie e sulla pubblicazione sul sito MIMS (ex MIT).
Alcune FAQ
Gli atti relativi all’affidamento ai sensi del Dlgs 50/2016, ivi inclusi i relativi bandi e avvisi, devono essere pubblicati sul sito MIMS (ex MIT)?
A partire dal 1o giugno 2021, l’obbligo di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli atti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture,è caduto (cfr. art. 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv. con legge 29 luglio 2021, n. 108 – c.d. Decreto Semplificazioni-bis).
Il MIMS, nel fornire la risposta al quesito del 5 ottobre 2021, n. 1054, ha tuttavia suggerito che «nelle more di indicazioni da parte dell’ANAC in ordine alla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 53 del d.l. 77/2021, si ritiene che gli atti di cui al c. 1 dell’art. 29 del Codice, prudenzialmente e in ossequio al principio di trasparenza, debbano continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS».
Stante quanto sopra, è preferibile che gli Istituti procedano alla pubblicazione sulla relativa piattaforma MIMS, fino all’effettiva entrata in funzione della BDNCP dell’A.N.AC., di tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 relativi alle procedure di affidamento in ambito PON.
Modalità operative
• circa le modalità di redazione degli avvisi, occorre far riferimento a quanto previsto dagli artt. 73 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016. Quest’ultimo rinvia
all’allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione;
• si segnala, infatti, che l’Allegato XIV al Codice contiene le informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi;
Quali sono le condizioni richieste per procedere all’esonero della garanzia definitiva nelle casistiche previste dall’art. 103, comma 11, Dlgs 50/2016?
Ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 sono previste delle casistiche in cui la singola Stazione Appaltante (i.e. Istituto) può avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva.
In particolare, è possibile non richiedere la garanzia definitiva al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi:
• appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 (appalti di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, affidati tramite affidamento diretto);
• appalti da eseguirsi da operatori di comprovata solidità;
• forniture di beni che per loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati
Ai fini dell’esonero della prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016, è necessario che sussistano entrambi i seguenti presupposti:
adeguata motivazione;
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Con riferimento al requisito sub (i), ossia la motivazione, questa deve essere formalizzata dall’Istituto in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento, e può riguardare diverse ipotesi che, in via esemplificativa, secondo prassi delle Stazioni Appaltanti, possono così sintetizzarsi:
o pagamento del corrispettivo in unica soluzione a prestazione ultimata;
o natura della prestazione da affidare, tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell’appaltatore;
o pregressi rapporti contrattuali intercorsi tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico affidatario, che dimostrano la solidità, serietà e professionalità, tali da non ritenere ravvisabili margini di rischio di inadempimento;
o importo esiguo dell’affidamento.
Per ciò che concerne il requisito sub (ii), si segnala sul tema una recente FAQ A.N.AC. (relativa all’interpretazione delle Linee Guida n. 4), in forza della quale le Stazioni Appaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e tenendo conto del:
valore del contratto; margine d’utile stimato;
costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento dei costi.
Sulla scorta di quanto sopra, il “miglioramento” può essere definito attraverso l’avvio di una trattativa con l’aggiudicatario. Ad esempio, nel caso di un acquisto a catalogo su Me.PA., tale miglioramento potrebbe conseguirsi attraverso l’invio preliminare di una comunicazione all’impresa in cui viene chiesto alla medesima, in alternativa al deposito della cauzione definitiva, di proporre un miglioramento del prezzo e la successiva applicazione dello sconto (i.e. uno sconto rispetto all’offerta presente in catalogo).
, 2022-05-12 10:10:00, FAQ PON scuola aggiornate al 10 maggio. Le FAQ contengono chiarimenti sulle garanzie e sulla pubblicazione sul sito MIMS (ex MIT).
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