Precari ATA, il servizio militare non è valido per il punteggio se non in costanza di nomina. Sentenza Consiglio di Stato, SCARICA IL TESTO

Precari ATA, il servizio militare non è valido per il punteggio se non in costanza di nomina. Sentenza Consiglio di Stato, SCARICA IL TESTO

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Sentenza n 11602/2022 del 29 dicembre 2022, il CdS dice “no” alla valutazione del servizio militare ai fini del riconoscimento del punteggio non in costanza di nomina nelle graduatorie del personale ATA.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di distinguere il servizio di leva di quanti hanno un rapporto di lavoro con il Ministero dell’istruzione (quindi in costanza di nomina), da quanti non hanno un incarico ai fini del punteggio (pari a 6 punti annui)

Secondo i giudici se è corretto assegnare il punteggio a quanti hanno svolto attività di supplenza o incarico con il Ministero dell’istruzione e hanno lasciato l’incarico per svolgere il servizio di leva, non è altrettanto corretto assegnarlo a quanti non avevano incarichi in concomitanza con la chiamata alla leva solo per controbilanciare un presunto “svantaggio”.

Il CdS ha sostenuto che “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice di idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha alcuna attinenza”.

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