Giungono, a questa redazione, richieste di informazioni circa la modalità con la quale pubblicare i dati relativi alle premialità erogate a favore dei docenti e del personale ATA. I casi a cui si fa riferimento sono quelli legati all’attribuzione del bonus di merito per l’anno scolastico 2021 – 2022. Casi ancora molti frequenti nelle scuole italiane, nonostante Ci sono scuole che pubblicano i nominativi all’albo e scuole che pubblicano solamente i dati aggregati senza nessun riferimento nominativo. È utile sapere che i nomi dei docenti premiati non vanno assolutamente pubblicati.
La pubblicazione dei dati può avvenire in forma aggregata
Si ribadisce che per la pubblicazione dei premi per i singoli docenti è opportuno fare riferimento al D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 971/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti “. Infatti, “le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.
Solo in forma generale e non quindi dati
Quindi, in base alla normativa vigente, gli istituti scolastici devono pubblicare soltanto i dati in forma aggregata. Congiuntamente ai dati vanno pubblicati, anche e comunque, i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione e quelli generali definiti in contrattazione di Istituto.
Prima di tutto la privacy
La normativa vigente prevede, dunque, che sia tutelata (come di fatto deve avvenire) la privacy che prevale sull’altro importante elemento a tutela della Pubblica Amministrazione, ovvero la trasparenza. Ma, come vedremo, tutele specifiche sono prese a tutela dei docenti tutti. Il chiarimento viene dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di assegnazione del ”bonus”
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, con nota DICA 0003442 P-4.8.i.8.3 dei 22/02/2018, avente oggetto “ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi art. 25 comma 4, legge 241/1990”, nell’intervenire sulla richiesta di un docente che aveva presentato all’Istituto un istanza d’accesso agli atti (negata dal SS) della procedura di assegnazione del “Bonus”, con natura di retribuzione accessoria. ritiene che debba dirsi sussistente il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ha affermato, in diritto, che il ricorrente “ha diritto a vantare un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/’90, in quanto richiedente il trattamento economico (bonus) di cui si tratta. Con riferimento alle dedotte ragioni di esclusione dall’accesso dei documenti richiesti la Commissione rileva che, a norma dell’art, 22, comma 2, della legge 241/’90, “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. Ne deriva che, salvo tassative eccezioni stabilite a livello legislativo o regolamentare, il diritto d’accesso non può essere escluso, come positivamente affermato dal successivo comma 3 dell’art. 22. Invero l’art. 24, comma 6, d) della medesima Legge, in deroga all’indicato principio generale, consente di sottrarre all’accesso i documenti che “riguardino la vita privata o la riservatezza di persone”, con particolare riferimento a vari interessi, tra cui quelli “professionale” e ”finanziario” Nel caso in esame tale deroga non si riterrebbe giustificata”.
Distribuzione della retribuzione accessoria costruisce un procedimento d’ufficio al quale, potenzialmente, partecipa tutto il personale
Infatti, sottolinea la Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, “la distribuzione della retribuzione accessoria costituisce un procedimento d’ufficio al quale, potenzialmente, partecipa tutto il personale: di conseguenza, trattandosi di partecipazione endoprocedimentale ex art. 10 della legge n. 241/90, non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all’atto conclusivo del procedimento. Inoltre il procedimento in questione è fondato, in sostanza, su una valutazione di comparativo dell’impegno e/o della produttività dei singoli dipendenti, e quindi — in pratica — su una procedura selettiva che vede i partecipanti in posizione di naturale competizione; il che comporta che, analogamente a quanto affermato dalla Giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione in materia di procedimenti concorsuali, la partecipazione alla procedura rende, ex sé, accessibili le determinazioni adottate dall’Amministrazione nei confronti degli altri partecipanti”.
Disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità
Qualora non venisse consentito l’accesso, verrebbero disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità, che il citato art. 22, comma 2, strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Tale indirizzo è stato confermato dal TAR Lazio che, nella sentenza 97176/2017, si è pronunciato proprio sulla accessibilità dei documenti della procedura di assegnazione del bonus — compresi nominativi dei destinatari e relativi importi. La Commissione per l’accesso ai documenti amministravi, esaminato il ricorso, e per l’effetto della normativa vigente, ha invitato, con la nota, l’amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.
, 2022-09-01 05:40:00, Giungono, a questa redazione, richieste di informazioni circa la modalità con la quale pubblicare i dati relativi alle premialità erogate a favore dei docenti e del personale ATA. I casi a cui si fa riferimento sono quelli legati all’attribuzione del bonus di merito per l’anno scolastico 2021 – 2022. Casi ancora molti frequenti nelle scuole italiane, nonostante Ci sono scuole che pubblicano i nominativi all’albo e scuole che pubblicano solamente i dati aggregati senza nessun riferimento nominativo. È utile sapere che i nomi dei docenti premiati non vanno assolutamente pubblicati.
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