Presidi come gli altri dirigenti

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Presidi come gli altri dirigenti

Dopo mesi di attesa l’ok della Bongiorno, ora verso la firma finale del contratto

di Marco Nobilio

Sono 540 euro netti al mese in più a regime, dal 2020, nelle buste paga dei dirigenti scolastici: 100 euro netti per effetto degli incrementi ordinari previsti per i rinnovi contrattuali dei dipendenti del pubblico impiego e 440 euro netti per effetto di risorse specifiche inserite nella legge di bilancio, per finanziare il maggiore carico di lavoro e le responsabilità derivanti dalla legge 107/2015. Il ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, ha dato il via libera alla preintesa del contratto dell’area istruzione e ricerca, che interessa circa 8 mila dirigenti. L’accordo permetterà il quasi totale riallineamento della retribuzione dei dirigenti scolastici a quella percepita dalle altre categorie di dirigenti pubblici, obiettivo storico da sempre rivendicato al tavolo negoziale dalle organizzazioni sindacali che rappresentano la categoria.

Con l’ok della Funzione pubblica il nuovo contratto potrà essere ratificato dal Consiglio dei ministri e, dopo i controlli della Corte dei conti, potrà essere sottoscritto in via definitiva, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dispiegherà effetti. Il nuovo accordo giunge dopo un lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva di settore, che perdurava dal 2009. E riguarda 7.452 dirigenti scolastici e oltre 300 dirigenti degli enti di ricerca, delle università e delle accademie e dei conservatori. L’ipotesi di contratto, sulla quale è stato dato l’ok da parte della Funzione pubblica, è stata siglata il 18 dicembre scorso e prevede un nuovo e più funzionale sistema di relazioni sindacali.

In particolare, le nuove disposizioni includono, come materie di contrattazione, l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari debbano essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990; i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato; quelli per la corresponsione delle quote aggiuntive di retribuzione di risultato connesse ad incarichi aggiuntivi; i criteri per l’attribuzione di quote aggiuntive di retribuzione di risultato, a valere sulle risorse destinate a retribuzione di posizione, nel caso di affidamento di incarichi ad interim o reggenze per i periodi di sostituzione di altro dirigente; i criteri di riparto dei fondi tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato e quelli di riparto su base regionale delle risorse. Il nuovo accordo introduce, inoltre, misure a tutela dei dirigenti con gravi patologie e tutele per le donne vittime di violenza.

È stato chiarito che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia e altre ad esse assimilabili, le relative assenze dal servizio non debbano rientrare nel computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo massimo di assenze per malattia decorso il quale scatta il licenziamento (cosiddetto periodo di comporto). Ciò vale sia per i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital che per i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie. E nei giorni di assenza dovute a questi motivi il dirigente avrà diritto all’intero trattamento economico. Fermo restando che la certificazione sanitaria dovrà essere rilasciata dalle competenti strutture medico legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Tra le assenze non computabili nel periodo di comporto dovranno rientrare anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. Per quanto riguarda le dirigenti vittime di violenza il nuovo accordo prevede che possano assentarsi fino a 90 giorni in tre anni, fermo restando che è necessario che risultino già inserite nei percorsi di protezione previsti dalla legge e certificati dall’autorità competente.

Le nuove disposizioni prevedono anche la possibilità, per i dirigenti, di rinunciare fino a un massimo di 8 giorni di ferire l’anno, se l’orario di servizio settimanale è di 6 giorni oppure di 6 giorni se l’orario settimanale e articolato su 5 giorni. E in ogni caso anche ai 4 giorni derivanti dalle cosiddette festività soppresse.

I giorni per i quali i dirigenti interessati risulteranno rinunciatari saranno inseriti in un monte ore al quale potranno attingere altri dirigenti che dovessero avere l’esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute. E queste giornate di assenza saranno attribuite in aggiunta al numero di giorni spettanti in via ordinaria. Il nuovo accordo definisce, inoltre, misure più rigorose nel codice di disciplina per contrastare e sanzionare fino al licenziamento condotte più gravi, nonché misure che ridefiniscono il sistema della premialità in modo più selettivo e meritocratico rispetto al passato.

Pietro Guerra

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