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La legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Le “Linee Guida” allegate al Decreto del 12 luglio 2011, assegnano – come si legge nella premessa – al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il buon risultato formativo. Questa la grande rivoluzione, prima ancora che giuridica, didattica, formativa e, complessivamente, culturale.
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la norma apre un successivo canale di tutela del diritto allo studio, orientato specificamente agli alunni con DSA, differente da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla normativa si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
A tale riguardo, la promulgazione della legge 170/2010 riporta in primo piano un importante fronte di riflessione culturale e professionale su ciò che oggi significa svolgere la funzione docente. Le norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico sollecitano ancora una volta la scuola – nel contesto di flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/99 – a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53 del 2003 e dai successivi decreti applicativi: “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione“. In questi due articoli tenteremo di fornire, col supporto delle esperienze maturate nella “buona scuola”, suggerimenti e chiarimenti.
Normativa di riferimento per i DSA
- Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi;
- Legge 59/97 autonomia scolastica;
- DPR 275/99 art.4: autonomia didattica;
- Legge 53/03: personalizzazione del percorso scolastico;
- Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento”;
- D. M. n. 5669 del 12 luglio 2011 – Disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010;
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al Decreto del 12 luglio 2011;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, Atto n. 140 del 25 luglio 2012;
- Prot. n. 47 18 giugno 2014 – Protocollo d’intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento.
DSA: codici di riferimento dell’ICD 10
Ecco, a seguire, i Codici di riferimento dell’ICD 10 (Classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati) che certificano un Disturbo Specifico di Apprendimento:
- F 81.0 Disturbo specifico della lettura (Dislessia)
- F 81.1 Disturbo specifico della compitazione (Disortografia)
- F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)
- F 81.3 Disturbi misti delle capacità scolastiche (disturbi che soddisfano 2 o più criteri degli altri disturbi)
- F 81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (tra questi rientra la Disgrafia)
Termini per la consegna delle certificazioni DSA e per la stesura del PDP
A seguire alcuni suggerimenti (naturalmente ogni scuola sta operando con un proprio, necessario, “Protocollo”) elaborati, in maniera molto puntuale, dai docenti del Polo Linguistico “A Manzoni”, scuola paritaria di Milano, diretto con competenza dalla preside prof.ssa Maria Bernadette Rossi. A seguire eccole:
- Per le classi quinte: entro il 30 marzo dell’anno scolastico in corso
- Per le classi prime: all’atto dell’iscrizione se lo studente è già in possesso di una diagnosi certificata nel corso della scuola primaria o secondaria di primo grado
- Nel corso dell’anno scolastico se lo studente è in fase di accertamento. Il PDP per l’anno in corso sarà redatto dal C.d.C. solo se la diagnosi è stata consegnata e protocollata entro il 28/02 dell’anno corrente. Il C.d.C. terrà comunque conto nell’attività didattica e nella valutazione delle indicazioni suggerite dallo specialista nella certificazione della diagnosi, approvando un breve documento che evidenzi gli strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno attivate nelle valutazioni fino alla fine dell’anno scolastico.
- Nei casi di DSA i genitori consegnano la certificazione medica in segreteria per il protocollo. La segreteria deve consegnare una copia della certificazione al coordinatore di classe (o responsabile PDP) e al referente DSA e BES).
- Una copia della documentazione medica è archiviata nel fascicolo personale dell’alunno.
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