Molte istituzioni scolastiche si trovano a dover dirimere la questione se proseguire con l’esperienza da remoto o ritornare alle classiche riunioni in presenza per gli incontri di programmazione didattica della scuola primaria. Preso atto delle differenti organizzazioni riscontrate, facciamo una sintesi giuridica coerente con l’attuale quadro normativo, al fine di chiarire la questione sia al personale docente che ai Dirigenti scolastici.
Le ore dedicate alla programmazione: normativa.
La norma di riferimento è l’art. 22 comma 5 del CCNL Scuola 2006-2009 che prevede: “Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni”.
La questione.
La possibilità di disporre o meno la modalità da remoto per gli incontri di programmazione dipende sostanzialmente dalla natura di tali incontri: è necessario capire se la programmazione didattica per classi parallele o per dipartimenti, costituisca un organo collegiale o al contrario si tratti di attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento la cui collegialità riguardi solo una modalità di organizzazione dell’attività stessa.
Per farla breve, se la riunione riguarda un organo collegiale questa potrà essere organizzata da remoto ove questa modalità sia prevista e disciplinata dal Regolamento interno d’istituto, nel rispetto dell’art. 40 del Testo unico Istruzione. Al contrario, se la programmazione non costituisca un organo collegiale lo svolgimento di tali attività dovrà necessariamente avvenire in presenza.
Il parere di chi scrive concordato con questa seconda visione, ritenendo pertanto errato concedere che le ore di programmazione avvengano online al di fuori della sede di servizio.
Il lavoro agile.
Allo stato attuale siamo in attesa di puntuale disciplina che normi la concessione e l’esecuzione del c.d. “lavoro agile” per i dipendenti delle istituzioni scolastiche. Si spera che saranno previste regole e criteri nel nuovo CCNL 2019-2021 attualmente in fase di contrattazione.
Ne consegue che, alla luce del quadro normativo attuale fornito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021 recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni e dalle collegate Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, la concessione di lavoro da remoto si debba basare su un accordo tra dirigente scolastico e singolo lavoratore, sulla base di motivate esigenze allegate da quest’ultimo e senza che sia configurabile un suo diritto potestativo alla concessione.
Conclusioni.
Non rientra dunque in tale casistica, a parere dello scrivente e del quadro normativo attuale, la generalizzata concessione di svolgere da casa in modalità online le riunioni di programmazione per il corrente anno scolastico. Si consiglia quindi ai dirigenti scolastici di disporre che tali riunioni avvengano in presenza, salvo che si tratti di lavoratori fragili.
, 2022-11-24 07:00:00, Molte istituzioni scolastiche si trovano a dover dirimere la questione se proseguire con l’esperienza da remoto o ritornare alle classiche riunioni in presenza per gli incontri di programmazione didattica della scuola primaria. Preso atto delle differenti organizzazioni riscontrate, facciamo una sintesi giuridica coerente con l’attuale quadro normativo, al fine di chiarire la questione sia al personale docente che ai Dirigenti scolastici.
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