Le scuole, in caso di necessità, possono prorogare i contratti di supplenza del personale ATA assunto al 30 giugno. L’autorizzazione è arrivata con la nota ministeriale n. 33473 dell’8 giugno 2023. L’istituto della proroga non si può utilizzare per stipulare contratti ex novo.
Le proroghe possono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto, etc.).
L’Ufficio scolastico di Torino, con una nota del 21 giugno, ricorda l’impossibilità di utilizzare l’istituto della proroga per conferire un incarico di supplenza ex novo a personale che non sia già in servizio con supplenza al 30 giugno 2023. In particolare, può usufruire della proroga il personale con un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) stipulato a SIDI.
, L’articolo originale è stato pubblicato da, https://www.orizzontescuola.it/proroga-supplenze-ata-non-si-possono-stipulare-contratti-ex-novo/, ATA,supplenze, https://www.orizzontescuola.it/feed/, redazione,