Con la nota n. 33473 dell’8 giugno 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito autorizza la proroga delle supplenze ATA. I dirigenti scolastici possono richiedere la proroga dei contratti in caso di necessità. Un’ulteriore verifica va fatta sulle supplenze con articolo 59: lo spiega in una nota l’Ufficio scolastico di Torino.
Nel caso di richieste di proroghe relative alla posizione di supplenti assunti su posti che si sono resi disponibili a causa di personale che ha accettato, in base all’art. 59 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, una supplenza fino al 30 giugno 2023, si invitano le istituzioni scolastiche a verificare preliminarmente che sia richiesta la proroga anche per coloro che hanno accettato in base all’art. 59 una supplenza in altra istituzione scolastica fino al 30 giugno 2023.
Tale verifica -spiega l’Ambito territoriale – risulta essere indispensabile per evitare che in assenza di proroga possano essere
presenti sul medesimo posto due persone, il titolare che rientra e il supplente prorogato, con conseguenti responsabilità amministrativo – contabili.
A titolo esemplificativo. Nella scuola A è stata assegnata una supplenza a un collaboratore scolastico su un posto che si è reso disponibile poiché il titolare ha accettato in base all’art. 59 una supplenza fino al 30 giugno come assistente amministrativo nella scuola B. La scuola A potrà chiedere (e ottenere) la proroga del contratto del collaboratore scolastico solo se la scuola
B chiede (e ottiene) la proroga della supplenza dell’assistente amministrativo, assegnata in base all’art. 59.
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