Punteggio ATA le scuole paritarie non sono equivalenti alle statali, il TAR

Punteggio ATA le scuole paritarie non sono equivalenti alle statali, il TAR

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sentenze

Un ricorrente agiva al TAR del Lazio esponendo di aver svolto servizio anche presso le scuole paritarie e, sulla base delle disposizioni previste nel Decreto Ministeriale n. 50/2021, denuncia di patire una ingiusta ed illegittima decurtazione del punteggio nelle graduatorie ATA, per il solo fatto di non aver prestato servizio esclusivamente nelle scuole statali. Secondo il ricorrente la normativa vigente sarebbe chiara e non lascerebbe spazi a dubbi interpretativi nell’affermare che le scuole paritarie sono in tutto equivalenti alle scuole statali e che il punteggio scaturito dal servizio ivi prestato dovrebbe essere valutato in maniera identica. Il caso in commento è tratto dalla sentenza del TAR del Lazio 17065/2022 che conferma in materia alcuni precedenti. Per il TAR il ricorso è infondato, anche sulla scorta dell’orientamento adottato dalla Sezione con la recente sentenza del 27 ottobre 2022, n. 13877 (si veda anche sentenza del 19 settembre 2022 n. 11913, nonché Cons. Stato n. 3232 del 2022).

Il fatto
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021. In particolare sono censurate le “tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all’allegato A, nella parte in cui prevedono che il punteggio assegnato al servizio prestato nelle scuole paritarie è ridotto alla metà;”, il “Decreto Ministeriale n. 138 del 20 aprile 2021 nonché del decreto Ministeriale n. 141 del 22 aprile 2021 con cui viene disposta una proroga per l’inoltro delle domande;” le “graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, pubblicate per il triennio di validità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2014, e relative ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico, e ogni eventuale e successiva rettifica e/o integrazione nella parte in cui lesive degli interessi di parte ricorrente;” nonché “ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.”

Le differenze tra scuola paritaria e statale secondo la Corte Costituzionale
I giudici richiamano la sentenza (30 luglio 2021 n. 180) con cui la Corte costituzionale ha rimarcato le differenze tuttora esistenti nella disciplina del reclutamento del personale docente e del rapporto di lavoro tra scuole statali e scuole paritarie, concludendo per la legittimità della previsione di cui all’art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Una completa equiparazione tra scuola paritaria e statale sarebbe oggi non conforme alla Costituzione

Secondo il tribunale amministrativo una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall’art. 33, quarto comma, Cost., di cui la L. n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione. Con questo intervento, che ha riformato in senso pluralista e policentrico l’ordinamento delle istituzioni scolastiche, evidenzia il TAR, il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all’offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato. Questa equiparazione sostanzialmente non è possibile poiché vi è una netta differenza nella procedura di selezione del personale, e la mancanza di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali non consente di considerare il servizio prestato nelle paritarie assimilabile a quello svolto nelle statali.

La differenza tra scuola paritaria e statale

D’altra parte, continua il TAR, nella sua lunga sentenza, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all’art. 97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l’esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato.

Invece, nelle scuole paritarie non vi è alcuna attività procedimentale, la chiamata del dipendente può avvenire liberamente sulla base della valutazione discrezionale del dirigente scolastico.

Non si può equiparare il servizio prestato nella paritaria con quello statale

In conclusione il TAR richiama il Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 6797 del 2020 ed il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1344 del 2020, ove si è rilevato, in materia di ammissione a concorsi per il conferimento di posti di docente nella scuola statale, che la computabilità del servizio prestato presso scuole non statali potrebbe al più ammettersi per quello svolto presso scuole e istituti pareggiati, ma non anche per quello prestato presso gli istituti paritari. Osservando in proposito che “è nota la differenza tra le predette due categorie di scuole non statali, giacché soltanto le scuole pareggiate garantiscono, ai sensi dell’art. 356 del D.lgs. 297/1994 (sul pareggiamento), che numero e tipo di cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che tali cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, a seguito d’apposito pubblico concorso, o risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno 7/10 in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione, ogni altro tipo d’insegnamento privato non godendo d’altrettanta protezione”.

In considerazione di tutto quanto sopra riportato, conclude il TAR laziale, non può ritenersi configurabile la piena equiparazione del servizio prestato presso istituti paritari a quello reso presso scuole statali.

, 2022-12-21 07:15:00, Un ricorrente agiva al TAR del Lazio esponendo di aver svolto servizio anche presso le scuole paritarie e, sulla base delle disposizioni previste nel Decreto Ministeriale n. 50/2021, denuncia di patire una ingiusta ed illegittima decurtazione del punteggio nelle graduatorie ATA, per il solo fatto di non aver prestato servizio esclusivamente nelle scuole statali. Secondo il ricorrente la normativa vigente sarebbe chiara e non lascerebbe spazi a dubbi interpretativi nell’affermare che le scuole paritarie sono in tutto equivalenti alle scuole statali e che il punteggio scaturito dal servizio ivi prestato dovrebbe essere valutato in maniera identica. Il caso in commento è tratto dalla sentenza del TAR del Lazio 17065/2022 che conferma in materia alcuni precedenti. Per il TAR il ricorso è infondato, anche sulla scorta dell’orientamento adottato dalla Sezione con la recente sentenza del 27 ottobre 2022, n. 13877 (si veda anche sentenza del 19 settembre 2022 n. 11913, nonché Cons. Stato n. 3232 del 2022)., Orizzonte Scuola Notizie

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