È forte il dibattito, giustamente, in questi mesi, sul tema relativo alla parità della scuola pubblica statale e privata. Dove il “pubblica” dovrebbe, lo hanno ribadito in molti, essere la testimonianza della circostanza che tutti, davvero tutti, dovrebbero accedere con le stesse possibilità, alla tipologia meglio indicata per il proprio corso studiorum. Serve, dunque, non solo un più mirato intervento normativo (se ne stanno susseguendo alcuni che vanno lungo questa finalità) ma anche comprendere, parimenti, come la scuola pubblica statale possa investire tempo e risorse per la ricerca di sponsorizzazioni e donazioni. Lo può fare e lo deve fare. La credibilità è il risultato di un sinergico impegno di tutta la comunità scolastica di una istituzione.
L’autonomia scolastica, la personalità giuridica della scuola e la legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione
L’autonomia e il consequenziale ottenimento della personalità giuridica da parte delle scuole implicano l’opportunità per le istituzioni scolastiche di avviare attività negoziale finalizzata a perseguire i fini istituzionali. Questa legittimazione degli enti pubblici a stipulare accordi di sponsorizzazione si ritrova nella Legge 27 dicembre 1997, numero 449 che, all’art. 43, afferma che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni”. Il Regolamento amministrativo-contabile (D.I. n.129/2018) presume ancora che si possa e deve accordare la propensione a quei soggetti che abbiano effettivamente comprovato peculiare considerazione e interesse ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, e stabilisce, convenientemente, il divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità istituzionali siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della Scuola.
Cosa si intende per contratto di sponsorizzazione
Cosa si intende per contratto di sponsorizzazione? Si tratta di un accordo tra la Scuola e uno sponsor attraverso il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità. La gestione della sponsorizzazione – come sottolineato dall’eccellente regolamento dell’Istituto Tecnico Statale “Generale Carlo Alberto dalla Chiesa” di Partinico (PA) diretto con competenza dal dirigente scolastico prof. Angelo Nasca “viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
la durata del contratto di sponsorizzazione;
gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Gli impegni della scuola
La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, dipendente alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della Scuola, fermo restando la possibile reintegrazione del danno. Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituto. I criteri per l’individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente scolastico o può operare per giungere agli accordi di sponsorizzazione, sono disposti dal Consiglio d’Istituto.
Contributi economici da versare alla scuola
Lo sponsor può finanziare le differenti iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione attraverso contributi economici da versare alla Scuola. Il contributo può essere richiesto dalla Scuola anche, eventualmente, a più sponsor per la medesima iniziativa.
Cessione gratuita di beni e di servizi: individuazione di forme di pubblicità
Le Aziende, le Associazioni e anche i privati, possono in qualunque istante donare alla Scuola beni mobili, e inoltre servizi, individuando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La Scuola, valutata l’utilità del bene offerto, avvia, se lo ritenesse vantaggioso e nel proprio interesse, all’accettazione e indica le forme di pubblicità individuate.
Compartecipazione economica alle spese di attuazione delle attività predisposte dalla scuola
Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente certune spese attinenti ad attività già progettate dalla Scuola, richiedendo casomai in compenso la forma di pubblicità scelta tra quelle composte.
Servono le sponsorizzazioni?
Chiaramente, in questo momento storico di grandi finanziamenti alla scuola pubblica statale, sembrerebbero superflui ulteriori forme di sponsorizzazione o finanziamenti. Ma è, evidentemente, un grave errore ritenere di non coinvolgere altri attori sociali in questo processo di formazione, nei limiti e nelle forme della normativa vigente, naturalmente. Non solo finanziamenti, dunque, ma principalmente una ridefinizione del ruolo della comunità tutta per la crescita del nostro Paese.
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