Recupero scatto stipendiale 2013, USR Calabria ribadisce: Le diffide non possono avere riscontro positivo

Recupero scatto stipendiale 2013, USR Calabria ribadisce: Le diffide non possono avere riscontro positivo

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Alle note di chiarimento sul recupero dello scatto stipendiale anno 2013 pubblicate dagli Uffici scolastici regionali del Lazio, Marche, Sicilia, si aggiunge la nota dell’USR per la Calabria, che ribadisce: l’anno 2013 non può essere recuperato da docenti e ATA ai fini della progressione di carriera e dell’adeguamento stipendiale.

La questione del recupero dell’anno 2013 è nata dal DPR n. 122 del 2013 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale disponeva che gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Con successivi interventi normativi è stato possibile recuperare gli anni 2011 e 2012 ma non il 2013.

L’USR Calabria fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015 che “ha dichiarato esclusivamente l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, per contrasto con l’art. 39, primo comma, della Costituzione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dalle norme indicate al punto 1 del dispositivo della medesima sentenza, non incidendo invece sulle disposizioni normative, ad oggi vigenti, che hanno determinano il blocco relativo alla progressione di carriera e all’adeguamento stipendiale riferito all’anno 2013 (in particolare DPR n. 122 del 2013, articolo 1, comma 1, lettere a) e b) e norme dallo stesso richiamate)“.

Il § 18 della sentenza n. 178 del 2015 chiarisce:
Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all’ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.

Viceversa, la medesima sentenza della Corte Costituzionale, al § 11 e al § 12, ritiene legittima la previsione di cui all’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, “che reca l’eloquente rubrica < Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico> e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economici delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2- bis)”.

Le risposte di

USR Lazio

USR Marche

USR Sicilia

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