Responsabilità dei prof al palo

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Fallita la trattativa prevista dal nuovo contratto, restano in vigore le norme del T.U.

DI NICOLA MONDELLI

Rinviata sine die la sequenza contrattuale che avrebbe dovuto, alla luce del quadro normativo vigente in materia disciplinare di cui ai decreti legislativi n. 165/2001, n. 75/2017 e n. 118/2017, ridefinire per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria.

Fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare dirigente scolastico e dirigente ufficio scolastico territoriale) deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. Tale sequenza avrebbe dovuto tenersi nell’ambito della specifica sessione negoziale a livello nazionale prevista dall’articolo 29, comma 1, del contratto 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018.

La sessione, aperta il 18 luglio 2018 alla presenza delle organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto il Ceni e dell’Aran, è stata subito annullata avendo l’Aran comunicato ai sindacati che, stante le richieste sindacali, con particolare riferimento a quella di abrogare la norma che assegna al dirigente scolastico la competenza a irrogare la sanzione della sospensione del docente fino a 10 giorni, non sussistevano le condizioni per proseguire nella trattativa.

L’interruzione della trattativa ha fatto scattare la clausola di salvaguardia prevista dal comma 3 del medesimo articolo 29. Il comma recita, infatti, che nelle more della sessione negoziale rimane fermo, in materia disciplinare applicabile ai docenti e al personale educativo, quanto stabilito al Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni disciplinari del digs. n. 297/1994 (il test unico della pa) negli articoli dal 492 al 498, quest’ultimo, riguardante l’istituto della destituzione, nel testo modificato e integrato con l’aggiunta delle lettere g) ed h) le quali dispongono rispettivamente che la destituzione, cioè la cessazione d’ufficio del rapporto di lavoro, può essere inflitta inoltre per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravita o la reiterazione e per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.

La sanzione del licenziamento: la trattativa, al momento sospesa, nel rivisitare l’istituto disciplinato dall’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001, avrebbe dovuto tener conto di alcune specificazioni elencate nei punti 1 e 2 del comma 2 dell’articolo 29. Nel punto 1 si sottolineava che la sanzione del licenziamento doveva essere prevista oltre che nei casi elencati nell’articolo 55-quater anche in quelli di cui alle predette lettere g) e h) di cui all’articolo 498 del digs. n.297/1994. Nel punto 2 si faceva presente che occorreva prevedere una specifica sanzione nel caso di condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse. Non è positivo non averle inserite nella normativa vigente.

Fonte dell’articolo: Italia Oggi



Pietro Guerra

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