Responsabilità del docente e culpa in vigilando: quando il docente ne è esonerato?

Responsabilità del docente e culpa in vigilando: quando il docente ne è esonerato?

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reclutamento docenti

In caso di incidenti e avvenimenti improvvisi che hanno conseguenze a livello fisico o mentale negli alunni quasi sempre il responsabile è il docente, in quanto incaricato di sorvegliare ogni studente. Ma quando è esonerato da questa responsabilità? VAI AL CORSO

In cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico? In una parola, nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.

L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.

La prova liberatoria

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.

L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui il docente possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta prova liberatoria, quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’accadimento in questione.

Quali forme di responsabilità e formule giuridiche?

  • responsabilità del personale scolastico;
  • responsabilità civile dei docenti, anche in relazione ai danni provocati dai propri studenti, dunque come responsabilità diretta e indiretta, per danno altrui;
  • culpa in vigilando, in relazione al dovere di vigilanza (massimo nei confronti di alunni di scuola dell’infanzia o di alunni con disabilità), che fa il verso alla culpa in educando delle famiglie, dato che i genitori, a loro volta, hanno un dovere di vigilanza ma anche di educazione, come specifica il Patto educativo di corresponsabilità;
  • danno da autolesione, quando l’alunno causa un danno a se stesso, situazione rispetto alla quale il docente deve comunque vigilare fintanto che l’alunno gli è affidato;
  • responsabilità penale;
  • reati contro la pubblica amministrazione;
  • responsabilità patrimoniale;
  • responsabilità disciplinare.

Il corso

Su questi argomenti il corso La responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare, a cura di Reginaldo Palermo, in programma dal 7 marzo.

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