Il personale insegnante precario ha pieno diritto alla Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: a prescindere dal tipo di supplenza stipulata.
I circa 174 euro al mese sottratti vanno quindi restituiti al supplente, altrimenti si viola il principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
A ribadirlo è stato il Tribunale di Bologna, che in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di una docente della scuola primaria, in servizio in un istituto comprensivo del bolognese, che aveva svolto supplenze brevi, assistita dai legali Anief, procedendo “alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione resistente con i contratti a tempo determinato” stipulati per ben 13 anni (tra il 2006 e il 2018).
Nella sentenza, il giudice ha condannato il ministero dell’Istruzione “al versamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari ad €.3.273,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” e sempre il “Miur alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in €.1.275,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che produrre ricorso in tribunale per la mancata assegnazione di questa ‘voce’ stipendiale vale anche per il personale Ata: “Grazie alla nostra azione legale il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, praticamente calpestato dall’amministrazione scolastica nei confronti dei precari, anche nei confronti dei supplenti “Covid”, è finalmente soddisfatto. Anche con il recupero di cifre importanti, come è accaduto con la sentenza del Tribunale di Bologna. Tutti coloro che hanno svolto una supplenza possono verificare l’entità della somme da chiedere attraverso i legali Anief: a questo scopo, il nostro sindacato ha a predisposto un calcolatore gratuito on line, così da verificare la somma esatta da recuperare attraverso il ricorso”.
LE ALTRE SENTENZE FAVOREVOLI
Sono tantissime le sentenze favorevoli per il recupero di Rpd e Cia, emesse in svariate province italiane. Come quella Tribunale del Lavoro di Treviso che ha accordato una congrua somma pur in presenza di una sola annualità di supplenze. Importanti indennizzi sono arrivati anche dal tribunale di Forlì, oltre che di Modena, ma anche di Catania e in precedenza ribadito con sentenza favorevole emessa a Paola. Stesso esito nella medesima provincia di Cosenza una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi, e poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine, di recente, nel tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, dove per due annualità, ma meno giorni effettivi di lavoro, erano stati negati al docente “euro 2.860,81 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018”: anche in questo caso, il giudice nella sentenza ha fatto riferimento all’ampia giurisprudenza nazionale sulla questione, oltre che alle indicazioni che l’Unione europea continua a fornire: il giudice a Cosenza ha dunque condannato il ministero dell’Istruzione ritenendo più che legittimo il ricorso patrocinato dall’Anief per palese discriminazione.
, 2022-06-06 15:10:00, Il personale insegnante precario ha pieno diritto alla Retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999: a prescindere dal tipo di supplenza stipulata.
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