Riassorbimento su cattedra interna per docente su COE: nessuna differenza tra organico di diritto e organico di potenziamento

Riassorbimento su cattedra interna per docente su COE: nessuna differenza tra organico di diritto e organico di potenziamento

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Il riassorbimento su cattedra interna per docente su COE può verificarsi nell’organico dell’autonomia sia su ll’organico di diritto, che sul potenziamento o su cattedra “mista”

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente con 27 anni di precariato e 9 di ruolo dalla parte opposta a dove abito. Nel 2018/19 chiesi il trasferimento su cattedra spezzata per rientrare in zona casa. Sono seconda in graduatoria e mi dicono che oltre al “riassorbimento” cattedra a seguito di pensionamento o trasferimento posso chiedere il “riassorbimento” nella seguente modalità : 12 ore di cattera e 6 di potenziamento (poiché la mia scuola ha due cattedre più potenziamento). Quale il riferimento normativo?

L’organico di un’istituzione scolastica autonoma, con la Legge 107/2015, viene definito “organico dell’autonomia” e comprende l’organico di diritto e i posti di potenziamento, come chiarisce bene il comma 5:

Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Composizione delle cattedre nell’organico dell’autonomia

Nella composizione delle cattedre vengono prese in considerazione sia le ore di diritto che le ore di potenziamento senza alcuna distinzione e questo è valido sia per le cattedre interne che per le cattedre orario esterne.

Nel caso che ci presenta la nostra lettrice sembrerebbe che per la sua classe di concorso, nell’organico della sua scuola di titolarità, vi siano due cattedre in organico di diritto, delle quali una COE, che è la cattedra in cui presta servizio, e una cattedra di potenziamento.

E’ utile chiarire che non vi è alcuna differenza, al fine del diritto al riassorbimento su una cattedra interna, tra cattedra di diritto e cattedra di potenziamento.

Se una delle cattedre interne (di diritto o di potenziamento) dovesse risultare “libera” in quanto non occupata da docente titolare, la nostra lettrice potrà essere riassorbita su questa cattedra, passando da COE a cattedra interna. Niente vieta che tale cattedra possa essere costituita anche, ma non solo, con ore di potenziamento come ipotizzato dalla docente, questo dipende dal Dirigente scolastico

Conclusioni

La nostra lettrice potrà, quindi, essere riassorbita su una cattedra interna la cui composizione può essere differente in base alle decisioni prese dal Dirigente scolastico. Potrà essere una cattedra costituta con solo ore dell’organico di diritto, con ore dell’organico di diritto e ore di potenziamento o soltanto con ore di potenziamento.

L’unica condizione indispensabile è che questa cattedra interna, qualsiasi sia la sua composizione, risulti vacante in organico. Solo in questo caso la nostra lettrice potrà essere automaticamente riassorbita su cattedra interna passando da COE a COI e questo non richiede alcuna richiesta formale da parte della docente, come chiarisce bene l’art.11 comma 3 del CCNI sulla mobilità:
Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare.
Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente”

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