Dei ricorrenti hanno agito avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulle istanze di iscrizione dei propri figli minori presso l’Istituto scolastico. Si pronuncia con sentenza il TAR del Veneto N. 01527/2022 sulla legittimità o meno del silenzio dell’amministrazione su tale fattispecie.
I fatti
Emerge che nel corso della seduta del Consiglio di Istituto la dirigente scolastica ha comunicato che per ragioni di criticità non riuscivano a formare delle classi nei due plessi comunali della scuola e la scelta dell’istituto fu quella di proporre quindi un’unica prima, a tempo prolungato, in un plesso ritenuto più capiente e con gli spazi più adeguati, per assicurare una assegnazione di organico più adeguata e una proposta educativa e didattica di qualità. Nella medesima seduta il Consiglio di Istituto ha approvato la proposta di un’unica classe prima, tra i plessi. Poi si sono susseguite diverse note di carattere informativo con le quali emergeva che anche la stessa amministrazione ha preso in carico la situazione iniziando fin da ora ad organizzare lo spostamento di tutte le classi.
È compito del comuni e non del ministero l’accorpamento delle scuole primarie
Il TAR veneto rileva che ai sensi dell’art. 139, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 in relazione all’istruzione primaria, sono attribuiti ai comuni – non al Ministero dell’Istruzione – i compiti e le funzioni concernenti l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione. La norma infatti così recita: Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. Nel caso in questione la decisione di procedere allo spostamento delle classi è stata comunicata dall’Istituto Scolastico sia ai genitori dei minori della futura prima classe, con note sia ai genitori dei minori delle future classi seconda, terza, quarta e quinta. Che in definitiva con tali note, e altresì nel corso degli ulteriori incontri con i genitori, l’Istituto scolastico ha puntualmente informato gli interessati del previsto spostamento delle classi.
Non è illegittimo il silenzio della scuola sulle istanze di iscrizioni
Dunque, il TAR, vista la ricostruzione dei fatti ha ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per ritenere illegittimo il silenzio serbato dall’intimato Istituto Scolastico sulle domande di iscrizione dei ricorrenti e sulle successive diffide.
Ricordiamo sul punto che le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado devono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale e indirizzate direttamente alla scuola prescelta, secondo le disposizioni ministeriali impartite nelle circolari ministeriali pubblicate annualmente.
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione e’ disposta d’ufficio dalla scuola Mentre per le iscrizioni in esubero, la scuola scelta in fase di iscrizione deve stabilire una graduatoria di iscritti sulla base di regole e criteri di precedenza nell’ammissione deliberati dal consiglio di circolo o d’istituto, da rendere pubblica, prima delle iscrizioni, con affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica. Le scuole hanno l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. In questo caso, si individua, di intesa con la famiglia, una nuova istituzione scolastica.
, 2022-11-08 06:34:00, Dei ricorrenti hanno agito avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulle istanze di iscrizione dei propri figli minori presso l’Istituto scolastico. Si pronuncia con sentenza il TAR del Veneto N. 01527/2022 sulla legittimità o meno del silenzio dell’amministrazione su tale fattispecie.
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