Ricostruzione della carriera. Alla luce delle novità previste dal Decreto Salva Infrazioni, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social.
In collegamento Enrico Bianchi, rappresentante della segreteria nazionale della Uil Scuola Rua. Conduce Andrea Carlino.
Le risposte alle vostre domande
02:33 Le novità sulla ricostruzione della carriera 09:03 I miei anni di ruolo nella scuola primaria come verranno valutati? 11:25 La ricostruzione della carriera va fatta dopo l’anno di prova? 15:07 Ho una retroattività giuridica dal 1983 ed economica dal 1987, questi 4 anni di differenza come vengono conteggiati? 16:31 Per chi ha lavorato nella scuola paritaria, gli anni non vanno calcolati e segnalati nella ricostruzione di carriera? 17:22 Un contratto al 30 giugno come verrà valutato ai fini della ricostruzione? 19:39 Dal 1986 al 1994 ho insegnato matematica superando i 180 giorni ogni anno. Nella ricostruzione non mi hanno conteggiato per intero gli 8 anni. Cambiato qualcosa? 22:07 La ricostruzione di carriera dovrò farla nella mia scuola di titolarità o in quella in cui mi trovo in assegnazione provvisoria? 24:29 I docenti dello straordinario bis, confermati in ruolo nell’anno 23-24, avranno la ricostruzione con il nuovo procedimento? 25:12 Chi può fare il riallineamento? 29:08: Se prima del ruolo all’infanzia ho lavorato alcuni anni, ma mai fino a 180 giorni, devo fare lo stesso la ricostruzione? 33:10 Il servizio civile va inserito nella ricostruzione della carriera?
Il DL Salva Infrazioni
Il decreto salva infrazioni pubblicato in via definitiva in Gazzetta Ufficiale reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024.
In particolare, la nuova legge prevede che i servizi “pre-ruolo” del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (articolo 14, modificato formalmente dal Senato).
Ricostruzione carriera: come funzionava prima del DL Salva Infrazioni
Il decreto interviene sul Testo Unico del 1994 che prevedeva come il servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso le scuole statali e parificate, fosse riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
In precedenza c’era stato l’intervento della Corte di Cassazione che con le sentenze 28/11/2019 n. 31149 e 16/12/2019 n. 33138 affermava che per quanto riguarda il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi in ruolo, l’art. 485 del TU era in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Adesso, con la modifica apportata dalla legge 10 agosto n.103 per gli insegnanti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici che economici, senza limitazione ai soli primi quattro anni.
Questo significa che ai fini del riconoscimento, giuridico ed economico per la ricostruzione carriera, si valuterà il servizio di insegnamento pre ruolo effettivamente prestato, mentre non trova più applicazione il criterio della validità dell’anno scolastico, ovvero il raggiungimento di un minimo di 180 giorni di servizio o il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle attività didattiche.
Ricostruzione carriera: ecco chi viene penalizzato
Ne consegue che il nuovo meccanismo relativo al riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione carriera dividerà i docenti in più fortunati e meno fortunati: la nuova norma è certamente più vantaggiosa per i docenti che hanno svolto solo supplenze annuali (fino al 31 agosto), mentre chi invece ha svolto prevalentemente servizio a tempo determinato con supplenze fino al termine delle attività didattiche o brevi e saltuarie, la nuova normativa comporta una riduzione nell’anzianità di servizio utile ai fini della ricostruzione e, pertanto, un danno economico.
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