L’articolo 55 del CCNL scuola del 2007, regolamenta la riduzione dell’orario di lavoro settimanale del personale ATA a 35. A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, per il personale ATA nel CCNI comparto scuola anni 1998-2001, all’art. 33 comma 5, è stata introdotta la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore.
Le istituzioni scolastiche maggiormente interessate alla riduzione a 35 ore che adottano orari particolarmente gravosi sono le seguenti:
• Istituzioni scolastiche educative;
• Istituti con annesse aziende agrarie;
• Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
Le diverse articolazioni orario sono programmate per le necessità della scuola finalizzate all’ampliamento dei servizi e dell’offerta formativa.
Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della riduzione a 35 ore.
Art.55
– riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
– Istituzioni scolastiche educative;
– Istituti con annesse aziende agrarie;
– 2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
ART. 33 – ORARIO DI LAVORO comma 5
Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
Destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale Ata che presta il proprio orario di lavoro articolato su più turni o che effettua attività lavorativa in fasce orarie che comportano significative variazioni degli orari individuali rispetto all’orario ordinario.
Orario di lavoro personale ATA e modalità di prestazione del servizio
Di norma l’orario ordinario di 36 ore settimanali, è disposto in 6 ore lavorative continuative, in orario antimeridiano o anche pomeridiano negli istituti professionali, nelle istituzioni educative, negli istituti comprensivi dove sono presenti sezioni di scuola dell’infanzia, classi di scuola primaria con tempo pieno e classi di scuola media dove si fa strumento musicale o tempo prolungato, nei C.P.I.A. e nei corsi serali.
ART. 51 – ORARIO DI LAVORO ATA
1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
– ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane
– miglioramento della qualità delle prestazioni;
– ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
– miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
-programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
L’orario di lavoro è funzionale alle esigenze della scuola, l’orario massimo giornaliero non deve superare le 9 ore, superate le 6 ore il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno mezz’ora, la pausa diventa obbligatoria quando si superano 7,12 ore di servizio.
Con una programmazione plurisettimanale è possibile disporre un orario di servizio che preveda solo per alcuni periodi una prestazione settimanale superiore alle 36 ore, per non più di 42 ore settimanali, per un massimo di 3 settimane lavorative consecutive ma che non superi le 13 settimane in un anno scolastico.
È anche possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
I turni di lavoro possono essere antimeridiani, pomeridiani e serali.
Un turno che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche.
Si considera in turno il personale che si avvicenda su più turni in modo da coprire a rotazione l’intero orario del servizio.
Il personale coinvolto maggiormente nelle turnazioni è il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, tuttavia anche il personale di segreteria, i tecnici, i cuochi, i guardarobieri, gli autisti, gli addetti alle aziende agrarie gli infermieri potrebbero essere utilizzati su più turni.
Quando l’orario di servizio comporta particolare disagio e quando le istituzioni scolastiche sono aperte per almeno tre giorni a settimana e per non meno di 10 ore giornaliere è possibile applicare la riduzione a 35 ore di servizio settimanali.
Possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto.
Si fa ricorso alle turnazioni quando le altre tipologie di orario ordinario non risultino sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Individuazione del personale avente diritto alla riduzione
La riduzione a 35 ore non è deliberata dal Consiglio e non spetta al Consiglio stabilire gli orari e le turnazioni dei dipendenti.
La competenza a ridurre l’orario di lavoro è del Dirigente scolastico e non rientra tra le materie di contrattazione integrativa ma è materia di confronto.
L’articolazione dell’orario è tra le materie dell’art. 22, comma 8, lettera b) del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2018.
Il dirigente scolastico procederà all’individuazione del personale Ata avente diritto alle 35 ore, è da escludere che il beneficio possa essere attribuito in modo indiscriminato a tutto il personale Ata.
All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di lavoro, in accordo con il capo d’istituto e nel rispetto del POF, nel piano delle attività il DSGA indica anche il personale individuato dal dirigente scolastico destinatario della riduzione dell’orario individuale di servizio da 36 a 35 ore settimanali.
Tutto il personale ATA può essere destinatario della riduzione a 35 ore.
Le 35 ore possono essere applicate al personale coinvolto in più turni o in quelle scuole strutturate con più di 10 ore di servizio continuativo per almeno tre giorni alla settimana e solo nel plesso interessato.
Il personale beneficiario presta il proprio servizio in turni e/o in orari individuali di lavoro che pur non essendo disposto su turni, comporti evidenti oscillazioni di orario.
L’orario di 10 ore di servizio non si riferisce al turno di lavoro del singolo lavoratore, va invece inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare l’erogazione dei servizi all’utenza della scuola, compreso anche il tempo necessario per le pulizie.
La riduzione si realizza a condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
Il personale che usufruisce della riduzione può comunque svolgere lavoro straordinario, qualora le esigenze della scuola lo richiedessero, lo straordinario decorre dal superamento della 35esima ora di servizio.
A chi spetta la riduzione a 35 ore?
È necessario sottolineare che soltanto se si verificano simultaneamente i due presupposti oggettivi e soggettivi descritti nell’articolo 55 è possibile attribuire la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, questa rappresenta una sorta di compensazione per il personale individuato.
Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero e la tipologia di personale che potrà usufruire della riduzione a 35 ore, definito dal particolare regime orario richiesto al lavoratore, il personale Ata individuato viene accomunato al turnista quanto al disagio psico-fisico.
La condizione oggettiva è relativa alla natura stessa dell’istituzione scolastica (istituzione scolastica educativa o con annesse aziende agrarie) e alla strutturazione dell’orario di servizio giornaliero del personale Ata superiore a 10 ore, per almeno 3 giorni a settimana, in modo da soddisfare particolari esigenze di funzionamento della scuola o di migliorarne l’efficienza e la produttività dei servizi.
La condizione soggettiva, invece, è data dal fatto che il personale Ata, a causa dell’ampliamento dei servizi dell’istituzione scolastica o di altre situazioni di particolare gravosità, viene a subire un orario di lavoro appesantito dalla presenza di più turni o da una forte oscillazione dell’orario ordinario.
La mancanza di una o dell’altra condizione non consente il riconoscimento del beneficio.
Di recente, a conferma di questa disamina dell’art. 55 sopra citato, è intervenuta una delibera della Corte dei conti, III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, n. 482/2013, che ha condannato una dirigente scolastica per danno erariale per violazione dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 54, rectius 55, del CCNL scuola.
Tale danno risulta risarcibile in considerazione sia dell’antigiuridicità della condotta che della gravità della colpa della pubblica dipendente che l’ha prodotto.
La condotta è stata definita antigiuridica e gravosa per aver stipulato l’accordo integrativo nonostante il parere contrario del direttore dei servizi generali amministrativi e il rilievo formale dei revisori dei conti.
Le 35 ore devono essere applicate solo nel plesso interessato e solo al personale coinvolto in più turni o scuole strutturate come dicevamo prima con più di 10 ore di servizio continuativo per almeno tre giorni alla settimana, ad esempio scuola aperta dalle ore 8 alle ore 19:30, con primo turno dalle 8:00 alle 14:00 e secondo turno dalle 14 alle 20, in questi casi la riduzione oraria scatta di diritto.
L’orario di servizio va inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell’istituzione scolastica e l’erogazione dei servizi all’utenza, comprese le pulizie.
Il turno disagevole e gravoso deve avere carattere di generalità e di continuità e non può essere limitato a rientri pomeridiani saltuari, non spetta la riduzione a 35 ore se il turno disagevole si presta in modo sporadico ed occasionale.
Qualunque decisione arbitraria comporterebbe danno erariale
Con quale modalità la riduzione deve essere applicata
La riduzione a 35 ore può essere attuata in diverse modalità:
• posticipando l’entrata di 10 minuti,
• anticipando l’uscita di 10 minuti,
• disponendo un’ora in meno di servizio settimanale, in un giorno definito, sempre posticipando l’inizio o anticipando il termine del proprio servizio,
• effettuando regolarmente 36 ore di servizio settimanali invece di 35, cumulando l’ora in più.
È molto sovente che il personale beneficiario della riduzione di lavoro a 35 ore, per esigenze di servizio, effettui 36 ore settimanali invece di 35, cumulando l’ora in più.
Al raggiungimento di 6 ore, queste saranno usufruite in aggiunta alle giornate di ferie, in periodi di sospensione delle attività didattiche o utilizzate per la copertura delle giornate di chiusura prefestive disposte dalle singole scuole.
Durante il periodo estivo non essendoci più le turnazioni, la scuola potrebbe modificare gli orari individuali, pertanto il personale Ata beneficiario della riduzione a 35 ore, tornerà a svolgere le 36 ore settimanali.
, 2022-12-10 09:56:00, L’articolo 55 del CCNL scuola del 2007, regolamenta la riduzione dell’orario di lavoro settimanale del personale ATA a 35. A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, per il personale ATA nel CCNI comparto scuola anni 1998-2001, all’art. 33 comma 5, è stata introdotta la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore.
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