Riforma entro 2023 classi di concorso: alcune lauree non saranno più valide, per alcune aumentano i CFU, per altre diminuiscono

Riforma entro 2023 classi di concorso: alcune lauree non saranno più valide, per alcune aumentano i CFU, per altre diminuiscono

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Riforma classi di concorso per la scuola secondaria primo e secondo grado: la revisione, da attuare entro il 31 dicembre 2023, diventa essenziale per implementare misure urgenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non mancano però le criticità.

Le novità previste: gli accorpamenti

Ecco quanto desumiamo dai report sindacali.

Gli accorpamenti di alcune classi di concorso presenti sia nella scuola secondaria di I che di II grado, riguarderanno:

  • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte.
  • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia.
  • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria.
  • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria.
  • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive.

Inoltre, per A028 vengono abbassati i CFU necessari per l’accesso. Per A061 viene abolita la valutazione dei titoli professionali.

La semplificazione

Per quanto riguarda invece la tabella B (classi di concorso per accedere ad ITP) è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.

Per la classe di concorso A12 sono sono stati ripristinati gli esami di filologia, didattica e grammatica latina.

Per conversazione in lingua straniera è stata riconosciuta la validità di diplomi ottenuti sia in scuole straniere che in Italia, rispettando gli ordinamenti dei Paesi di riferimento. Inoltre, è stato deciso che ogni titolo rilasciato da atenei sia considerato valido ai fini del reclutamento.

Per la A023 l’obiettivo è quello di riconoscere il titolo rilasciato da qualunque Ateneo.

Inoltre, viene introdotta una modalità di integrazione del proprio curricolo per chi possiede una laurea o un diploma accademico, richiedendo l’integrazione di studi aggiuntivi per l’accesso alle classi di concorso.

Verrà comunque mantenuta la distinzione per gradi dei ruoli delle classi accorpate (tra cui A-1/A-17) A-12/A-22, A-29-A-30, A-48/A-49) nelle procedure di reclutamento a tempo indeterminato e nell’assegnazione delle supplenze.

L’altra novità rispetto all’accorpamento delle classi di concorso, riguarda il fatto che il decreto ministeriale rimanderà alla contrattazione collettiva le modalità di gestione dei soprannumerari, ma è stata adesso aggiunta la garanzia che in caso di utilizzo in un grado inferiore si manterrà il diritto alla retribuzione spettante in quello di precedente titolarità.

Aggiunta inoltre la laurea specialistica 54/S in pianificazione urbanistica ambientale per l’accesso alle classi A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54.

Il nuovo testo prevede anche novità per quanto riguarda la Laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) che darà accesso anche alla classe A-23 se accompagnata dalla specifica abilitazione per Italiano L-2 e da tre anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri.

Infine, previste integrazioni sulla validità della laurea in Conservazione dei Beni Culturali oltre al punto fermo chiarito dall’amministrazione, ovvero che solo la classe A-29 (Musica II grado) sia ad esaurimento e non la A-30 che le riunirà entrambe.

Il parere del CSPI

Il CSPI evidenzia la preoccupazione di un impoverimento culturale nelle aree artistiche e umanistiche con una revisione delle discipline di Italiano, Lingue e Arte, che non è coerente con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, ma appare rispondere a logiche di razionalizzazione.

Per la classe di concorso A-01 (ex A-01 e A-17): le note 1 e 4 sono state modificate con aggiunta di requisiti; alla laurea LS-95 sono stati cambiati addirittura i SSD per i requisiti di accesso; alla LS-103 sono stati aggiunti requisiti che prima non erano previsti.

Per la classe di concorso A-11 sono richiesti ben 96 CFU aggiuntivi al titolo LM-87 (Laurea Servizi Sociali e politiche sociali) evidenziando la scarsa attinenza tra il titolo acquisito e le competenze professionali richieste; si elimina la LM-11 Conservazione Beni e si lascia LM-10 Conservazione Beni architettonici e ambientali; anche in questo caso è introdotta una laurea che ha un piano di studi “molto distante” rispetto alla caratteristica della classe di concorso e che pertanto deve essere integrato con una quota consistente di CFU perché sia valida.

Per la classe di concorso A-12 (ex A-12 e A-22) l’inserimento della disciplina “latino” non è motivata, visto che nulla è cambiato dal punto di vista ordinamentale. La laurea in Beni culturali (per la precedente A-22) aveva requisiti previsti da una nota di diverso contenuto;

per la precedente A-22 le lauree LS-1, LS-2, ecc. hanno i requisiti aumentati da 80 CFU a 84 CFU; la LS-11 per la precedente A-22 era titolo di accesso e ora non lo è più; la LS-44 ha requisiti modificati; la LM-11 era titolo di accesso e ora non più.

Per la classe di concorso A-55, non sono presenti i CFA relativi ai SAD per l’insegnamento del laboratorio di musica di insieme.

Per la classe di concorso A-55, nella colonna denominata DM 39/98 (vecchio ordinamento) eliminare tutti i titoli non riferiti a uno specifico strumento in continuità con le attuali disposizioni (DM 259/17, Allegato E, Tabella Liceo Musicale e Coreutico richiamato dall’articolo 4 dell’OM 112/22 sulle GPS). La stessa cosa vale per i titoli non specifici della colonna Diplomi Accademici di II livello.

Per le classi di concorso A-07 e A-61 nella colonna relativa alle laurre magistrali e diplomi accademici di II livello aggiungere il DASL11 in Cinema, Fotografia, Audiovisivo la cui scuola è stata istituita con DM 98/19.

Il CSPI, inoltre, sempre in direzione di valutazioni meramente esemplificative, segnala riduzioni dei CFU non motivate, con scarsa attinenza tra il titolo acquisito e le competenze professionali richieste, come ad esempio per le classi di concorso A-18 e A-19.

Il CSPI segnala, altresì, nell’allegato B la previsione di tre modalità diverse per acquisire i requisiti per l’insegnamento. Ciò rischia di creare confusione o difformità. Nello specifico: in alcuni indirizzi di studio dell’istruzione professionale si far riferimento ai codici ATECO, in altre classi di concorso invece è specificato come requisito un numero minimo di ore che devono essere svolte nel piano degli studi (ad esempio la B-19, B-20, B-21) e in altre ancora si individua come requisito, per chi ha il titolo di studio nell’indirizzo “Servizi commerciali”, la declinazione percorso specifico nell’ambito della comunicazione visiva e pubblicitaria, attestato nel proprio Curriculum dello studente (ad esempio B-22, B-27, B-28). Il CSPI considera necessario prevedere criteri nazionali omogenei.

Il parere del CSPI

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