Riforma formazione docenti: chi dovrà formarsi e come, incentivi economici e impegni orari. Le nostre FAQ

Riforma formazione docenti: chi dovrà formarsi e come, incentivi economici e impegni orari. Le nostre FAQ

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Proviamo a sintetizzare con delle FAQ l’articolo 16 ter e seguenti relativa alla riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti

Quale formazione obbligatoria è prevista per tutti i docenti nel nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, è introdotta nell’ambito dell’orario di lavoro una formazione obbligatoria che si incentra sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti digitali.

Quale la formazione che avviene su base volontaria?

Èintrodotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obbiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente. Le ore della formazione obbligatoria di cui all’articolo 1 comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono computate ai fini della formazione di cui al presente articolo, se assimilabile nei contenuti.

I docenti neo immessi in ruolo dovranno sottostare alla formazione obbligatoria?

L’accesso ai percorsi di formazione di cui al punto precedente avviene su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto ai sensi e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024.

Quali attività di formazione possono essere incentivate a livello economico?

Lo svolgimento delle attività previste formative di carattere volontarie ove siano funzionali all’ampliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria.

Da chi vengono definiti i percorsi di formazione?

I percorsi di formazione sono definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione nei contenuti e nella struttura con il supporto dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l’autonomia scolastica, la Scuola di Alta formazione dell’istruzione definisce altresì i programmi per attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell’ambito dell’organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al decreto.

Quali le competenze degli organi collegiali?

Nell’ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

Per chi è previsto il sistema di incentivazione salariale?

Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di incentivazione salariale per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si può conseguire una incentivazione salariale stabilita dalla contrattazione nazionale.

Sono previste delle verifiche?

Sono previste verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.

Da chi sono effettuate le verifiche?

Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico.

Cosa accade in caso di mancato superamento della prova?

In caso di mancato superamento della verifica annuale o conclusiva la prova può essere ripetuta l’anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata.

Chi effettua il monitoraggio dell’attività di formazione?

La Scuola di Alta formazione, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’INVALSI, avvia dall’anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell’offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato di valutazione tiene anche conto dei risultati raggiunti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al precedente periodo.

A chi viene riconosciuto l’incentivo salariale? Ed è a pioggia?

Il riconoscimento dell’incentivo salariale, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è corrisposto ai docenti che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale e con l’obiettivo di riconoscere tale incentivo in maniera selettiva non generalizzata.

Da chi viene deciso in sede di prima applicazione il riconoscimento economico? E per quanti docenti?

In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, il riconoscimento dell’incentivazione salariale è deciso dal comitato per la valutazione nella composizione che effettua la valutazione finale. Detto comitato, sempre nella fase transitoria, determina i criteri, tra i quali l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere l’attribuzione dell’incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 50 per cento di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Quali i criteri per la valutazione?

Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;

– per l’orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

Quali sono i contenuti dei percorsi formativi incentivati?

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durate triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all’art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui alla legge che a seconda della complessità possono avere un’estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;

3. governance della scuola: teoria e pratica;

4. leadership educativa;

5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

6. l’inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

10. tecniche della didattica digitale.

Come si devono svolgere le attività formative? Per quante ore minime?

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) del punto precedente sono svolte flessibilmente nell’ambito di ore aggiuntive. In prima applicazione e nelle more dell’adeguamento del contratto, il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno un’ora aggiuntiva nella scuola dell’infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente.

Esiste un monte orario massimo?

Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

NOTA BENE Il testo pubblicato è quello che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Adesso, dopo il passaggio per la firma del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Poi sarà incardinato in Parlamento (probabilmente prima al Senato e poi alla Camera) per essere approvato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

TESTO APPROVATO DAL GOVERNO (PDF)

Riforma per abilitazione e assunzioni docenti, incentivi stipendio legati alla formazione: decreto approvato dal Governo. SCARICA TESTO [PDF]

, 2022-04-23 05:40:00, Proviamo a sintetizzare con delle FAQ l’articolo 16 ter e seguenti relativa alla riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti
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