La bozza di decreto legge sulla formazione iniziale, l’abilitazione e il reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, nonché sulla formazione in servizio incentivata e sulla valutazione di tutti gli insegnanti – che ha avuto il via libera in Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile inserendole nel decreto per accelerare la realizzazione del Pnrr – sta mettendo in subbuglio il mondo politico e sindacale, prima che il fermento si diffonda all’interno della categoria, non ancora pienamente informata e consapevole delle numerose novità contenute e dei possibili impatti.
Trattandosi di un decreto legge, che deve essere discusso e convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, è prevista una procedura “risparmia-tempo” rispetto a un disegno di legge, che ha suscitato però numerose proteste, come riferiamo in dettaglio nella notizia successiva.
I contenuti di maggior rilievo del provvedimento, in base alla bozza circolata, sono i seguenti:
Formazione iniziale e abilitazione dei docenti di scuola secondaria:
- percorso universitario abilitante di formazione iniziale (corrispondente ad almeno 60 crediti formativi), con tirocinio e prova finale che comprende una prova scritta e una lezione simulata;
- la formazione abilitante (60 crediti) può essere svolta sia prima sia dopo il conseguimento della laurea magistrale;
- sono previsti concorsi pubblici nazionali con cadenza annuale;
- i vincitori faranno un anno di servizio in prova con valutazione finale;
- per chi ha già insegnato per almeno 3 anni è previsto l’accesso diretto al concorso, ma i vincitori per passare in ruolo dovranno conseguire 30 crediti universitari e sostenere la prova finale di abilitazione.
Formazione continua e Scuola nazionale
- La formazione in servizio, obbligatoria per tutti i docenti, favorirà l’innovazione didattica in linea con quanto previsto dal PNRR anche in materia di competenze digitali;
- la formazione sulle competenze digitali si svolgerà nell’ambito dell’orario lavorativo;
- fuori dell’orario lavorativo i docenti potranno accedere a percorsi formativi, programmati su base triennale, finalizzati all’acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze in materia di progettazione didattica innovativa;
- le scuole potranno retribuire i docenti che collegheranno tali percorsi formativi all’ampliamento dell’offerta formativa delle stesse scuole;
- l’esito dei percorsi svolti sarà oggetto di valutazione anche ai fini dell’accesso a incentivi salariali;
- i percorsi di formazione continua saranno definiti dalla Scuola di alta formazione, istituita con la riforma e prevista dal PNRR, che avrà anche il compito di accreditare le strutture che dovranno erogare i corsi, con lo scopo di garantirne la massima qualità. La Scuola si occuperà anche della formazione continua dei dirigenti e del personale ATA.
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, , Pubblicato da Orazio Niceforo
La bozza di decreto legge sulla formazione iniziale, l’abilitazione e il reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie, nonché sulla formazione in servizio incentivata e sulla valutazione di tutti gli insegnanti – che ha avuto il via libera in Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile inserendole nel decreto per accelerare la realizzazione del Pnrr – […]
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