E’ online il nuovo simulatore Inps che permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione. Il servizio è di libero accesso, non essendo richieste credenziali per il suo utilizzo.
Per effettuare la simulazione è necessario rispondere a 9 domande.
L’Inps mette anche a disposizione degli utenti una serie di FAQ, che riportiamo di seguito:
Pensione in cumulo e pagamento riscatto
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono dunque essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione. Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato.
(messaggio INPS.HERMES.22/08/2018.0003190)
Accredito del periodo riscattato in caso di interruzione del pagamento
Nelle ipotesi in cui l’interessato abbia interrotto definitivamente il pagamento del capitale di copertura del riscatto, è necessario procedere alla riduzione del periodo oggetto di riscatto in modo da accreditare un numero di contributi corrispondente alla quota di capitale versata. Solitamente, nel silenzio dell’interessato, il periodo riconoscibile è accreditato partendo dal periodo più remoto poiché si presume sia la soluzione più favorevole; resta ovviamente salvo il caso in cui, per qualsiasi motivo, si voglia chiedere l’accredito del periodo più recente o comunque si chieda una diversa collocazione temporale del periodo medesimo. In queste ipotesi, dopo che l’interessato avrà manifestato la sua volontà in ordine alla collocazione del periodo riconoscibile, la sede potrà determinare il numero di contributi corrispondente alla quota di capitale versato.
Sono vincolato al periodo di rateazione richiesto in domanda o posso modificarlo alla ricezione del provvedimento di accoglimento del riscatto?
Con l’introduzione del canale telematico è stata data la possibilità all’interessato di indicare già in fase di presentazione della domanda il numero di rate entro cui estinguere l’onere. Questa opzione però è da intendersi indicativa poiché il soggetto in questa fase non è a conoscenza di tutte le informazioni necessarie a effettuare una scelta consapevole (onere totale da versare, eventuali interessi di dilazioni ecc..). Solo con la notifica del provvedimento amministrativo di accoglimento del riscatto il soggetto potrà consapevolmente valutare la modalità di versamento più congrua, confermando la scelta iniziale oppure modificandola. Ricevuto il provvedimento di accoglimento del riscatto, il soggetto ha quindi la facoltà di chiedere, per una volta sola, una rateazione diversa, sia di minore che di maggiore durata ed entro i limiti consentiti, presentando specifica domanda entro la scadenza del termine assegnato per il pagamento in unica soluzione o della prima rata dell’onere.
Sono iscritto all’università tra il 1994 e il 1998, posso riscattare una modalità agevolata il periodo dal 1996 al 1998?
Sì, è possibile riscattare in modalità cosiddetta agevolata i periodi che si collocano dopo il 1996 a prescindere dal fatto che l’iscrizione all’università sia precedente e anche se si decide di riscattare i periodi precedenti con il sistema retributivo.
Il riscatto cosiddetto agevolato vale solo per il diritto?
Il riscatto cosiddetto agevolato è valido ai fini del diritto a pensione e incrementa il montante contributivo, pertanto, è valido anche ai fini della misura.
Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.185/1997 del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale AFAM
Sono riscattabili, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. sia con riferimento a quelli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999 sia quelli conseguiti a seguito di corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005. Con la circolare n.95/2020 si forniscono indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
E’ possibile riscattare il periodo di studi sostenuto per il conseguimento del titolo di studi presso un’università telematica?
Il riscatto del corso universitario di studi è consentito a condizione che si tratti di un corso per il conseguimento di un titolo universitario rilasciato da un’università riconosciuta dal Ministero dell’Università e autorizzata al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
E’ possibile riscattare il periodo di studio per titoli universitari conseguiti all’estero?
E’ possibile a condizione che avvenga il riconoscimento del titolo in Italia.
E se non ho conseguito il titolo di studi?
No, il riscatto è possibile a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studi.
Ho solo un piccolo periodo di lavoro con contribuzione in gestione separata, posso effettuare il riscatto da inoccupato?
No, per effettuare il riscatto da inoccupato è necessario non aver effettuato mai alcuna prestazione lavorativa soggetta a contribuzione.
Il periodo riscattabile è individuato a ritroso dalla data di conseguimento della laurea o dall’anno d’iscrizione?
E’ possibile riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per cui si è conseguito il titolo partendo dall’anno di iscrizione (convenzionalmente dal 1° novembre).
Il riscatto cosiddetto agevolato vale per la misura della futura pensione?
Il riscatto cosiddetto agevolato è valido ai fini del diritto a pensione e incrementa il montante contributivo, pertanto, è valido anche ai fini della misura.
Periodo di laurea riscattabile
E’ possibile riscattare gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi per cui si è conseguito il titolo partendo dall’anno di iscrizione (convenzionalmente dal 1° novembre).
Riscatto laurea: è online il simulatore con nuove funzionalità. Messaggio Inps