Rotazione incarico DS. Quanti anni può rimanere nella stessa scuola? Alcuni esempi di casi di rischio di corruzione

Rotazione incarico DS. Quanti anni può rimanere nella stessa scuola? Alcuni esempi di casi di rischio di corruzione

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La questione della rotazione degli incarichi dei Dirigente Scolastici, trova il suo riferimento all’interno della L. 190/2012 che espressamente prevede all’art. 1 c. 5 che le pubbliche amministrazioni, nel predisporre i Piani triennali di prevenzione della corruzione, devono prevedere la rotazione dei dirigenti quale misura preventiva di carattere generale. Quanti anni al massimo possono rimanere i DS nella stessa scuola? La rotazione è dovuta?

L’ANAC dice sì alla rotazione degli incarichi per i DS

In merito alla rotazione dei presidi nelle scuole come prevenzione della corruzione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ricorda quali sono le indicazioni e i criteri da tener presente. Pur considerando le istituzioni scolastiche a ridotto rischio corruttivo (Determinazione n. 241 del 8 marzo 2017), Anac richiama ad una graduale rotazione dei dirigenti scolastici. Questa deve avvenire a seguito di una adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica, con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali.

L’ANAC precisa che la rotazione non va mai intesa come una forma di sfiducia o di punizione nei confronti del dirigente scolastico, ma quale strumento di prevenzione della possibile insorgenza di collusioni, incrostazioni o di pressioni esterne, data la perdurante permanenza nello stesso incarico di vertici per più e più anni.

Cosa suggerisce l’Autorità?
Di adottare criteri di preventiva pubblicazione delle sedi sottoposte a rotazione, favorendo l’acquisizione di candidature da parte dei dirigenti, e anche stimolando una rotazione verso l’alto promuovendo l’accesso alle fasce superiori per i dirigenti provenienti da quelle inferiori, in funzione di una crescita professionale e acquisizione di nuove competenze da parte dei dipendenti della scuola. Infine Anac indica come ambito territoriale dei trasferimenti, un raggio di 50 chilometri rispetto alla sede di provenienza, possibilmente mantenendo l’incarico all’interno dello stesso comune, o comunque assecondando l’eventuale preferenza del dirigente, se non oggetto di conflitti di interesse.

Incarichi rinnovabili al massimo per tre volte e non più di 9 anni: il modello del FVG diventerà nazionale?
Interessante è quanto sostenuto nel documento PTPCT 2023-2025 del FVG, soprattutto per il ragionamento che si tende ad esplicare e che potrebbe essere forse un modello nazionale da seguire, fino a quando in Italia non si armonizzerà la situazione in modo uniforme. In detto documento si esplica che il percorso scolastico si articola su percorsi formativi che hanno una durata di 8-10 anni per il I ciclo e di 5 anni per il II ciclo. “Se si considera l’esempio di un Istituto comprensivo il percorso formativo copre un arco temporale di 11 anni, considerando anche la scuola dell’infanzia (segmento 3 – 6 anni). Per poter programmare, monitorare e verificare l’efficacia dei propri interventi in campo educativo e formativo è quindi necessario un termine medio-lungo, così come per costruire e consolidare una rete virtuosa di collaborazione col territorio all’interno della quale la scuola possa svolgere la sua funzione di motore della comunità educante. Accertata la necessità dell’introduzione della misura della rotazione dei Dirigenti scolastici, si prevede quindi che la stessa dovrà avvenire ogni nove anni, periodo temporale che si ritiene congruo per permettere al dirigente scolastico di espletare in modo efficace le sue funzioni, come indicate nel citato art. 25 c. 3 del d.lgs. 165/01. Come previsto dalla normativa vigente, l’incarico dirigenziale ha la durata di tre anni, per cui si intende che possa essere rinnovato un massimo di 3 volte“.

Ma la questione della rotazione e rischio mancato rinnovo incarico comporta dei contenziosi

Sul mancato rinnovo degli incarichi ad alcuni dirigenti scolastici che avrebbero sforato il limite temporale prescritto dai rispettivi USR, si sono registrati alcuni contenziosi, sia stragiudiziali, con interventi congiunti di natura sindacale, che giudiziari, come il noto caso trattato dal Tribunale di Lecce con sentenza depositata il 14 settembre 2022, dove si è sostanzialmente affermato che la decisione dell’USR di non rinnovare l’incarico nella sede occupata da dodici anni dalla dirigente non è stata motiva da “specifiche esigenze identificate in termini di finalità preventive della corruzione nella specifica articolazione territoriale”. Ciò che si tende pressoché a contestare puntualmente è che la rotazione degli incarichi non sarebbe un generale principio dell’ordinamento, che la legge 190/2012, art. 1, commi 5 e 10, prescrive la rotazione o le previste alternative (e non solo per i dirigenti, bensì per tutti i pubblici dipendenti) negli ambiti in cui “è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione” e che la scuola non risulterebbe essere un luogo a rischio elevato di corruzione, e che non vi dovrebbe essere alcun automatismo individuandosi in modo dettagliato quali le scuole, quali gli uffici a maggior rischio di corruzione senza dimenticare che l’ANAC in un suo pregresso orientamento pare sostenne che le istituzioni scolastiche fossero a basso rischio corruttivo e si cita sul punto da chi contesta l’illegittimità della rotazione degli incarichi, la Delibera 430/2016. Va precisato però che nella delibera 430 si legge che il dirigente scolastico, infatti, è l’unica figura dirigenziale presente nelle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, è responsabile di attività che potrebbero essere a rischio di fenomeni corruttivi. L’attribuzione dell’incarico di RPC al dirigente scolastico potrebbe, dunque, comportare uno svolgimento non efficiente delle funzioni e dei compiti che la normativa prevede in capo allo stesso RPC.

Alcuni esempi di rischio di corruzione
Nella delibera 430 del 2016 dell’ANAC si pone l’esempio di quali possano essere alcune casistiche di rischio corruzione nel contesto scolastico.

Ad esempio la comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell’organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA. Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l’attribuzione illegittima di punteggi,disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto. Favorire case editrici o particolari editori, attuazione di discriminazioni e favoritismi al fine di avvantaggiare. Irregolarità nella valutazione dell’apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti, uso dei locali per finalità non irregolarità finalizzate a ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità. Insomma, pur essendo l’Italia un Paese unico, pur non essendoci la regionalizzazione dell’istruzione, pur essendo le dinamiche che interessano le scuole le stesse, anche se bisogna tenere dei contesti territoriali nei quali si opera va detto che fino a quando non vi sarà uniformità a livello ministeriale, poiché l’Italia è una sola, si continuerà ad assistere alla canonica situazione che vorrà regione che andrai, rotazione che troverai.

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