L’Ufficio scolastico di Torino riepiloga gli adempimenti dei dirigenti scolastici in caso di sciopero. Nella nota si ricorda che il 12 gennaio 2021 è entrato in vigore l’Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Scuola-Ricerca, sottoscritto all’ARAN in data 2 dicembre 2020 il quale attua le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Con riguardo agli adempimenti previsti in via generale in caso di sciopero:
“ (omissis) 4.In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
5. L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
a)l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
b) l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. a).
6. I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano – anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 – i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti, tenuto alle prestazioni indispensabili .I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi”
All’art.10 comma 6 dell’Accordo, sono indicate le modalità e le ore massime di sciopero individuale in ragione della necessità di garantire un monte scolastico non inferiore al 90 %. Nello stesso articolo si indicano le attività garantite nonostante l’azione di sciopero(iscrizioni, scrutini etc.), i giorni in cui lo sciopero non può essere proclamato ( dall’1 al 5 settembre; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale) e la precisazione che i competenti dirigenti, senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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