I consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado, a breve, saranno chiamati a svolgere lo scrutinio finale a.s. 2021/22. Normativa, composizione consiglio di classe e procedura: dalla validità dell’anno scolastico all’attribuzione di voti e giudizi, dalle modalità di valutazione all’ammissione e non ammissione alla classe successiva.
Normativa di riferimento e delibere collegio docenti
La valutazione finale delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, a.s. 2021/22, si svolgerà secondo la normativa ordinaria (a meno che il Ministero non emani un apposito provvedimento in extremis ovvero una nota che fornisca qualche ulteriore indicazione). Questa la normativa di riferimento:
- DPR n. 275/99
- D.lgs. n. 62/2017
- nota n. 1865 del 10/10/2017
Il collegio docenti sulla base della normativa sopra citata:
- delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che sono inseriti nel PTOF e resi pubblici, così come le modalità e i tempi di comunicazione degli esiti alle famiglie;
- esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.);
- delibera i criteri per la valutazione del comportamento, definendo anche le modalità di espressione del giudizio;
- delibera i criteri di non ammissione alla classe successiva nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.
Le operazioni sopra elencate, naturalmente, sono già state effettuate.
Voti e giudizi
La valutazione finale (come quella periodica):
- degli apprendimenti (ossia delle discipline, compreso l’insegnamento dell’educazione civica) è espressa con voti in decimi;
- del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico, che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al regolamento di Istituto. Precisiamo che con l’introduzione dell’insegnamento obbligatorio dell’ Ed. civica, nell’ambito della valutazione del comportamento, il consiglio di classe può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del predetto insegnamento, come leggiamo nelle Linee Guida adottate in applicazione della legge n. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica“;
- dell’insegnamento della religione cattolica/attività alternativa è espressa con un giudizio sintetico, relativo all’interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti e riportato su una nota separata dal documento di valutazione.
La valutazione finale (come quella periodica), infine, va integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito; in sostanza, va integrata con un giudizio che descriva i progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché il livello globale degli apprendimenti raggiunto dall’alunno.
Composizione del consiglio di classe
La valutazione finale (come quella periodica) è effettuata, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato (facente parte del medesimo consiglio), ivi compresi i docenti di sostegno, gli insegnanti di religione cattolica o attività alternativa e i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (come ad esempio i docenti di strumento musicale).
Non sono, invece, presenti i docenti di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa, i quali forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato. I predetti elementi informativi sono naturalmente forniti al docente della disciplina relativamente alla quale è stato attivato il potenziamento (così ad esempio, se il potenziamento ha riguardato l’italiano, le informazioni saranno fornite al relativo docente).
Precisiamo che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve configurarsi come un collegio perfetto per cui, in caso uno o più docenti siano assenti, sono necessariamente sostituiti.
Validità anno scolastico
Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, ossia all’attribuzione dei voti e alla formulazione dei giudizi, deve verificare, per ciascun alunno, la validità dell’anno scolastico.
L’anno scolastico è valido, se l’alunno ha frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Dalle assenze effettuate vanno sottratte quelle che rientrano nelle deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
Le deroghe vanno individuate per casi eccezionali debitamente documentati e applicate a condizione che la frequenza effettuata
dall’alunno consenta al consiglio di acquisire quegli elementi necessari alla valutazione finale.
Con la circolare n. 20/2011, a puro titolo indicativo (ferma restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche), il Ministero ha riportato alcune tipologie di assenza che possono rientrare tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Evidenziamo che nell’OM n. 64/2022, disciplinante gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22, è disposto che le deroghe possono riguardare anche assenze legate all’emergenza epidemiologica ancora in corso.
Per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico (ossia per coloro i quali superano il previsto limite di assenze), il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva.
Attribuzione voti e giudizi
Verificata la validità dell’anno scolastico, il consiglio di classe procede collegialmente alla valutazione finale dei singoli alunni, con l’attribuzione dei voti in decimi relativi alle singole discipline e l’elaborazione dei giudizi relativi al comportamento e al livello globale degli apprendimenti raggiunti. Dunque, voti e giudizi sono deliberati da tutti i componenti il consiglio.
Precisiamo che:
- gli insegnanti di religione cattolica/attività alternativa partecipano alla valutazione dei soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento;
- i docenti, che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si sono avvalsi di tali insegnamenti;
- i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe;
- nel caso in cui uno stesso alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, la valutazione è espressa congiuntamente;
- l’attribuzione del voto di educazione civica avviene su proposta del coordinatore dell’insegnamento, il quale formula la predetta proposta in base agli elementi conoscitivi forniti da tutti i docenti che si sono occupati dell’insegnamento.
Dai voti attribuiti e dalla valutazione globale del processo formativo scaturisce l’ammissione ovvero la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Ammissione alla classe successiva
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Ciò significa che l’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.
Nei casi suddetti, ossia di ammissione alla classe successiva con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, la scuola:
- segnala tempestivamente alle famiglie le insufficienze riportate dai figli;
- attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
E’ chiaro che l’ammissione, in presenza di una o più insufficienze, scaturisce dalla valutazione globale del processo formativo dell’alunno e dalle possibilità dello stesso di affrontare il successivo anno scolastico, senza subire alcune ripercussione dovute alle lacune registrate.
Non ammissione alla classe successiva
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può non ammettere l’alunno alla classe successiva, con deliberazione effettuata a maggioranza.
Il voto espresso nella delibera di non ammissione, da parte del docente di religione cattolica/attività alternativa (per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento), qualora determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
La non ammissione va adeguatamente motivata e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti.
Ricordiamo che l’alunno può essere non ammesso alla classe successiva, anche nel caso in cui allo stesso sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale, ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/98. Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
Alla luce di quanto detto sopra, ai fini della valutazione finale, il consiglio di classe:
- elabora e approva la relazione finale del consiglio di classe;
- verifica la validità dell’anno scolastico per ciascun alunno;
- attribuisce i voti relativi alle singole discipline (compreso l’insegnamento dell’Ed. Civica);
- elabora e approva i giudizi relativi al comportamento;
- elabora e approva i giudizi globali relativi all’apprendimento;
- approva i giudizi sintetici relativi all’insegnamento di religione cattolica/attività alternativa;
- procede alla redazione del tabellone dei voti;
- procede alla redazione del verbale (il segretario);
- comunica eventuali insufficienze alle famiglie degli allievi e le strategie per il recupero delle stesse.
I singoli docenti, infine, devono presentare la relazione disciplinare, ivi compresi i docenti di sostegno (che redigono al relazione relativa all’alunno assegnato).
, 2022-06-02 09:05:00, I consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado, a breve, saranno chiamati a svolgere lo scrutinio finale a.s. 2021/22. Normativa, composizione consiglio di classe e procedura: dalla validità dell’anno scolastico all’attribuzione di voti e giudizi, dalle modalità di valutazione all’ammissione e non ammissione alla classe successiva.
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